Ordinanza — n. 11490/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso proposto da: COCILNAU MINAI nato il 26/05/1984 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 30031/25 Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che essendo stata accolta la richiesta di rinvio dell'udienza non è ravvisabile alcuna violazione dei diritti di difesa, non essendovi alcuna correlazione con la mancata eccezione che andava formulata alla successiva udienza di rinvio della dedotta tardività della notificazione eseguita nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., poiché il mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore è del tutto ininfluente su tale questione; ritenuto che il secondo motivo dedotto è manifestamente infondato, atteso che la tardività della citazione dell'imputato non integra un'ipotesi di mancata citazione dello stesso, ma determina una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore (dagli atti si evince che all'udienza successiva del 15/07/2025 la nullità non è stata eccepita dal difensore); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. li• k /ASAII00;' MIAY '^'•grek REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE - 26 Composta da: 11490ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3792/2026 MARIA SILVIA GIORGI CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO - Relatore - R.G.N. 30031/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 11490/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 30031/25 Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che essendo stata accolta la richiesta di rinvio dell'udienza non è ravvisabile alcuna violazione dei diritti di difesa, non essendovi alcuna correlazione con la mancata eccezione che andava formulata alla successiva udienza di rinvio della dedotta tardività della notificazione eseguita nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., poiché il mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore è del tutto ininfluente su tale questione; ritenuto che il secondo motivo dedotto è manifestamente infondato, atteso che la tardività della citazione dell'imputato non integra un'ipotesi di mancata citazione dello stesso, ma determina una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore (dagli atti si evince che all'udienza successiva del 15/07/2025 la nullità non è stata eccepita dal difensore); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. li• k /ASAII00;' MIAY '^'•grek REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE - 26 Composta da: 11490ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3792/2026 MARIA SILVIA GIORGI CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO - Relatore - R.G.N. 30031/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCILNAU MINAI nato il 26/05/1984 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 30031/25 Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che essendo stata accolta la richiesta di rinvio dell'udienza non è ravvisabile alcuna violazione dei diritti di difesa, non essendovi alcuna correlazione con la mancata eccezione che andava formulata alla successiva udienza di rinvio della dedotta tardività della notificazione eseguita nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., poiché il mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore è del tutto ininfluente su tale questione; ritenuto che il secondo motivo dedotto è manifestamente infondato, atteso che la tardività della citazione dell'imputato non integra un'ipotesi di mancata citazione dello stesso, ma determina una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore (dagli atti si evince che all'udienza successiva del 15/07/2025 la nullità non è stata eccepita dal difensore); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. li• k /ASAII00;' MIAY '^'•grek REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE - 26 Composta da: 11490ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3792/2026 MARIA SILVIA GIORGI CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO - Relatore - R.G.N. 30031/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:
COCILNAU MINAI nato il 26/05/1984 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 30031/25 Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che essendo stata accolta la richiesta di rinvio dell'udienza non è ravvisabile alcuna violazione dei diritti di difesa, non essendovi alcuna correlazione con la mancata eccezione che andava formulata alla successiva udienza di rinvio della dedotta tardività della notificazione eseguita nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., poiché il mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore è del tutto ininfluente su tale questione; ritenuto che il secondo motivo dedotto è manifestamente infondato, atteso che la tardività della citazione dell'imputato non integra un'ipotesi di mancata citazione dello stesso, ma determina una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore (dagli atti si evince che all'udienza successiva del 15/07/2025 la nullità non è stata eccepita dal difensore); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.MP.Q.M