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Ordinanza — n. 11488/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11488/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11488/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUZAR YOUSSEF (CUI 031KYMS) nato il 22/02/1994 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 30013/25 Bouzar OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato per l'assenza di volontà dell'imputato di offendere l'onore e il prestigio della Pubblica Amministrazione, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte ha adeguatamente motivato sul punto evidenziando gli epiteti rivolti dal ricorrente nei confronti dell'operante, inequivocabilmente volti a screditarne la dignità (v. p. 5 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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art. 341-bis cod. pen; Ordinanza — n. 11488/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato per l'assenza di volontà dell'imputato di offendere l'onore e il prestigio della Pubblica Amministrazione, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte ha adeguatamente motivato sul punto evidenziando gli epiteti rivolti dal ricorrente nei confronti dell'operante, inequivocabilmente volti a screditarne la dignità (v. p. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati contro l'onore violazione dei diritti della personalità perseguimento penale per diffamazione indennità per menomazione dell'integrità oltraggio alla corte ingiuria

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis cod. pen
30013/25 Bouzar OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.);
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUZAR YOUSSEF (CUI 031KYMS) nato il 22/02/1994 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 30013/25 Bouzar OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato per l'assenza di volontà dell'imputato di offendere l'onore e il prestigio della Pubblica Amministrazione, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte ha adeguatamente motivato sul punto evidenziando gli epiteti rivolti dal ricorrente nei confronti dell'operante, inequivocabilmente volti a screditarne la dignità (v. p. 5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11488 - 26 ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3790/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 30013/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUZAR YOUSSEF (CUI 031KYMS) nato il 22/02/1994 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 30013/25 Bouzar OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.);

Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato per l'assenza di volontà dell'imputato di offendere l'onore e il prestigio della Pubblica Amministrazione, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte ha adeguatamente motivato sul punto evidenziando gli epiteti rivolti dal ricorrente nei confronti dell'operante, inequivocabilmente volti a screditarne la dignità (v. p. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pr enteMaria Silvia Giorgi Angefo ckstanzo 2P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pr enteMaria Silvia Giorgi Angefo ckstanzo 2