Ordinanza — n. 11486/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso proposto da: RUCI ARBEN nato il 13/07/1974 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 30000/25 Ruci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso si articola in due diverse censure con le quali si contesta la violazione di legge in ordine all'asserita prescrizione del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione circa la mancata esclusione della recidiva e all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 11486/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 30000/25 Ruci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso si articola in due diverse censure con le quali si contesta la violazione di legge in ordine all'asserita prescrizione del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione circa la mancata esclusione della recidiva e all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUCI ARBEN nato il 13/07/1974 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 30000/25 Ruci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso si articola in due diverse censure con le quali si contesta la violazione di legge in ordine all'asserita prescrizione del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione circa la mancata esclusione della recidiva e all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuto che la prima doglianza risulta manifestamente infondata dal momento che il delitto in esame non risulta prescritto alla luce della ritenuta recidiva reiterata di cui all'art. 99, co. 4, cod. pen.; Ritenuto che anche la seconda censura è manifestamente infondata dal momento che la Corte ha argomentato adeguatamente circa la mancanza dei presupposti per l'esclusione della recidiva, evidenziando i plurimi precedenti penali idonei a dimostrare la spiccata capacità criminale e la ingravescente colpevolezza del ricorrente (p. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, infine, che le attenuanti generiche, invocate genericamente sia nell'atto di appello che nel ricorso, erano già state concesse dal giudice di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALEComposta da: 11486- 26 ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3788/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 30000/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:
RUCI ARBEN nato il 13/07/1974 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 30000/25 Ruci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso si articola in due diverse censure con le quali si contesta la violazione di legge in ordine all'asserita prescrizione del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione circa la mancata esclusione della recidiva e all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuto che la prima doglianza risulta manifestamente infondata dal momento che il delitto in esame non risulta prescritto alla luce della ritenuta recidiva reiterata di cui all'art. 99, co. 4, cod. pen.; Ritenuto che anche la seconda censura è manifestamente infondata dal momento che la Corte ha argomentato adeguatamente circa la mancanza dei presupposti per l'esclusione della recidiva, evidenziando i plurimi precedenti penali idonei a dimostrare la spiccata capacità criminale e la ingravescente colpevolezza del ricorrente (p. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, infine, che le attenuanti generiche, invocate genericamente sia nell'atto di appello che nel ricorso, erano già state concesse dal giudice di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M