Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11485/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming non-punishment for testifying under threat of harm to mother.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11485/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply the non-punishment provision for testifying under threat of harm to one's mother. The court rejected this, finding the lower court correctly established that the appellant voluntarily assumed the witness role despite receiving proper legal warnings and that no necessity existed to save his mother from grave harm.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 372 cod. pen.; Art. 384, comma 1 cod. pen.; Art. 199 cod. proc. pen.: The court's finding that an accused voluntarily assumed the witness role despite receiving proper warnings and the absence of necessity to save a mother from grave harm precludes the application of the non-punishment provision.

Parole chiave

Generato dall'IA
testimony under threat non-punishment provision witness qualification procedural warnings inadmissible appeal mother's safety voluntary assumption false dichiarazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 372 cod. pen.
29992/25 Ben Mohamed OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 372 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.
Art. 384, comma 1 cod. pen.
pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma 1, cod.
Art. 199 cod. proc. pen.
art. 372 cod. pen
29992/25 Ben Mohamed OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 372 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.
art. 199 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MOHAMED SALAH ZAHRAN ( CUI 03WEUOW ) nato a TUNISI( TUNISIA) il 27/12/1996 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 29992/25 Ben Mohamed OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 372 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma 1, cod. pen., avendo l'imputato commesso il fatto per timore di subire ripercussioni, risulta manifestamente infondato, dal momento che la Corte, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha evidenziato l'insussistenza, in capo all'imputato, della necessità di salvare la madre da un grave e inevitabile nocumento nella libertà, nonché la consapevole volontà dello stesso di assumere la qualifica del testimone pur avendo correttamente ricevuto gli avvisi ex art. 199 cod. proc. pen. (v. p. 5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11485- 26 ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3787/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 29992/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MOHAMED SALAH ZAHRAN ( CUI 03WEUOW ) nato a TUNISI( TUNISIA) il 27/12/1996 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 29992/25 Ben Mohamed OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 372 cod. pen.);

Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma 1, cod. pen., avendo l'imputato commesso il fatto per timore di subire ripercussioni, risulta manifestamente infondato, dal momento che la Corte, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha evidenziato l'insussistenza, in capo all'imputato, della necessità di salvare la madre da un grave e inevitabile nocumento nella libertà, nonché la consapevole volontà dello stesso di assumere la qualifica del testimone pur avendo correttamente ricevuto gli avvisi ex art. 199 cod. proc. pen. (v. p. 5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M