Ordinanza — n. 11484/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTWI ANTHONY (CUI 03K142F) nato il 13/09/1986 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 29968/25 Antwi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 337 e 651 cod. pen., in ragione dello stato di ubriachezza dell'imputato e della dedotta irrilevanza della mancata esibizione dei documenti, attesa la corretta identificazione del ricorrente, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera puntuale e logicamente adeguata evidenziando l'idoneità della condotta posta in essere dal ricorrente ad ostacolare l'attività di identificazione degli agenti (si veda p. 4 della sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 11484/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il terzo motivo di ricorso, concernente l'eccessività del trattamento sanzionatorio e, in particolare, la mancata disapplicazione della recidiva, risulta manifestamente infondato oltre che riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale che ha motivato dando atto dell'esistenza di plurimi precedenti penali idonei a dimostrare una spiccata capacità criminale del ricorrente (si vedano pp. 4-5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTWI ANTHONY (CUI 03K142F) nato il 13/09/1986 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 29968/25 Antwi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 337 e 651 cod. pen., in ragione dello stato di ubriachezza dell'imputato e della dedotta irrilevanza della mancata esibizione dei documenti, attesa la corretta identificazione del ricorrente, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera puntuale e logicamente adeguata evidenziando l'idoneità della condotta posta in essere dal ricorrente ad ostacolare l'attività di identificazione degli agenti (si veda p. 4 della sentenza impugnata);
Considerato che il terzo motivo di ricorso, concernente l'eccessività del trattamento sanzionatorio e, in particolare, la mancata disapplicazione della recidiva, risulta manifestamente infondato oltre che riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale che ha motivato dando atto dell'esistenza di plurimi precedenti penali idonei a dimostrare una spiccata capacità criminale del ricorrente (si vedano pp. 4-5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11484- 26 ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3785/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 29968/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTWI ANTHONY (CUI 03K142F) nato il 13/09/1986 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 29968/25 Antwi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro);
Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 337 e 651 cod. pen., in ragione dello stato di ubriachezza dell'imputato e della dedotta irrilevanza della mancata esibizione dei documenti, attesa la corretta identificazione del ricorrente, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera puntuale e logicamente adeguata evidenziando l'idoneità della condotta posta in essere dal ricorrente ad ostacolare l'attività di identificazione degli agenti (si veda p. 4 della sentenza impugnata);
Considerato che il terzo motivo di ricorso, concernente l'eccessività del trattamento sanzionatorio e, in particolare, la mancata disapplicazione della recidiva, risulta manifestamente infondato oltre che riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale che ha motivato dando atto dell'esistenza di plurimi precedenti penali idonei a dimostrare una spiccata capacità criminale del ricorrente (si vedano pp. 4-5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MP.Q.M