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Ordinanza — n. 11482/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11482/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11482/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROZAVU GHEORGHE (CUI 04BXEXR) nato il 07/11/1971 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 29929/25 Grozavu OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia sulla penale responsabilità del ricorrente per insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 4 L. n. 110/1975, evidenziando la inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, inidonee a giustificare la detenzione del coltello (si veda p. 4 della sentenza impugnata), sia con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente, della gravità della condotta nonché del suo comportamento processuale poco collaborativo (si veda p. 4 della sentenza impugnata e p. 5 della sentenza di primo grado);

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 11482/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 29929/25 Grozavu OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia sulla penale responsabilità del ricorrente per insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 4 L. n. 110/1975, evidenziando la inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, inidonee a giustificare la detenzione del coltello (si veda p. 4 della sentenza impugnata), sia con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente, della gravità della condotta nonché del suo comportamento processuale poco collaborativo (si veda p. 4 della sentenza impugnata e p. 5 della sentenza di primo grado);

Parole chiave

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censure procedurali censura formulata in modo carente declinatoria di competenza oltraggio alla corte grave deficienza del procedimento all'estero bolletta doganale

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
29929/25 Grozavu OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROZAVU GHEORGHE (CUI 04BXEXR) nato il 07/11/1971 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 29929/25 Grozavu OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia sulla penale responsabilità del ricorrente per insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 4 L. n. 110/1975, evidenziando la inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, inidonee a giustificare la detenzione del coltello (si veda p. 4 della sentenza impugnata), sia con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente, della gravità della condotta nonché del suo comportamento processuale poco collaborativo (si veda p. 4 della sentenza impugnata e p. 5 della sentenza di primo grado);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11482- 26 Composta da: ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3783/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 29929/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROZAVU GHEORGHE (CUI 04BXEXR) nato il 07/11/1971 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 29929/25 Grozavu OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro);

Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia sulla penale responsabilità del ricorrente per insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 4 L. n. 110/1975, evidenziando la inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, inidonee a giustificare la detenzione del coltello (si veda p. 4 della sentenza impugnata), sia con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente, della gravità della condotta nonché del suo comportamento processuale poco collaborativo (si veda p. 4 della sentenza impugnata e p. 5 della sentenza di primo grado);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M