Ordinanza — n. 11481/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSOVIC GERMANO nato a PARMA il 07/07/1997 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 29926/25 Husovic OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 334 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso si articola in due diverse censure con le quali si contesta la sussistenza della responsabilità per il reato contestato in relazione all'elemento soggettivo e al trattamento sanzionatorio;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 334 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 11481/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 29926/25 Husovic OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 334 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso si articola in due diverse censure con le quali si contesta la sussistenza della responsabilità per il reato contestato in relazione all'elemento soggettivo e al trattamento sanzionatorio;
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSOVIC GERMANO nato a PARMA il 07/07/1997 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 29926/25 Husovic OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 334 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso si articola in due diverse censure con le quali si contesta la sussistenza della responsabilità per il reato contestato in relazione all'elemento soggettivo e al trattamento sanzionatorio;
Ritenuto che la prima doglianza risulta generica oltre che manifestamente infondata dal momento che Corte territoriale ha adeguatamente motivato dando atto della condotta del ricorrente che ha concretamente impedito l'esecuzione del decreto di confisca (v. in particolare p. 2); Ritenuto che la seconda censura attinente al trattamento sanzionatorio e, in particolare all'omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva e alla mancata sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità, risulta generica e manifestamente infondata dal momento che la Corte ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando le plurime condanne a carico del ricorrente sintomatiche di una maggiore pericolosità dello stesso nonché la sua inaffidabilità, ostativa all'applicazione della pena sostitutiva richiesta (v. in particolare pp. 2-3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11481 -ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3782/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 29926/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSOVIC GERMANO nato a PARMA il 07/07/1997 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 29926/25 Husovic OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 334 cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso si articola in due diverse censure con le quali si contesta la sussistenza della responsabilità per il reato contestato in relazione all'elemento soggettivo e al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che la prima doglianza risulta generica oltre che manifestamente infondata dal momento che Corte territoriale ha adeguatamente motivato dando atto della condotta del ricorrente che ha concretamente impedito l'esecuzione del decreto di confisca (v. in particolare p. 2); Ritenuto che la seconda censura attinente al trattamento sanzionatorio e, in particolare all'omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva e alla mancata sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità, risulta generica e manifestamente infondata dal momento che la Corte ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando le plurime condanne a carico del ricorrente sintomatiche di una maggiore pericolosità dello stesso nonché la sua inaffidabilità, ostativa all'applicazione della pena sostitutiva richiesta (v. in particolare pp. 2-3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M