Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism grounds as generic and inadmissible under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the lower court's assessment of recidivism was generic and lacked a proper comparison with the trial judge's evaluation of dangerousness. The court rejected this, stating that the numerous prior criminal records were already evaluated by the lower court to determine the defendant's personality and danger level, making the appeal's arguments insufficient and logically unmotivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the sole ground of recidivism is generic, as the lower court has already evaluated numerous prior criminal records to form a judgment on the defendant's personality and danger level, rendering such evaluations non-reviewable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FALCE MARIO VINCENZO nato a PAOLA il 16/06/1987 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; {4RG. 29918/25 Ritenuto che il motivo unico sulla recidiva è generico essendo stati valutati i numerosi precedenti penali a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sul negativo giudizio sulla personalità dell'imputato gravato da numerosi precedenti penali anche specifici; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11480- 26 ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3781/2026 MARIA SILVIA GIORGI CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO - Relatore - R.G.N. 29918/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FALCE MARIO VINCENZO nato a PAOLA il 16/06/1987 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; {4RG. 29918/25 Ritenuto che il motivo unico sulla recidiva è generico essendo stati valutati i numerosi precedenti penali a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sul negativo giudizio sulla personalità dell'imputato gravato da numerosi precedenti penali anche specifici; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.MP.Q.M