Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11478/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for assault on police officers regarding multiple people and justification defenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11478/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Valentina Lo Manto inadmissible, upholding the Palermo Court of Appeal's conviction for assaulting police officers. The appellant challenged the lower court's findings on the presence of multiple people, the rejection of justification under Article 393-bis, and the exclusion of punishment under Article 131-bis. The Court ruled that the lower court's reasoning was logical, coherent, and free from reviewable defects regarding these specific legal issues.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 341-bis cod. pen.; Art. 393-bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Supreme Court rejects appeals alleging vices of motivation when the lower court provides logical and coherent reasoning to exclude justification or exclusion of punishment based on the specific circumstances of the assault.

Parole chiave

Generato dall'IA
assault on police officers justification defense exclusion of punishment vices of motivation inadmissible appeal multiple people requirement tenuity of offense azione legale a scopo intimidatorio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 341-bis cod. pen.
29866/25 Lo Manto OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341- bis cod.
Art. 393-bis cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
e al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;
art. 341- bis cod. pen
29866/25 Lo Manto OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341- bis cod. pen.);
art. 393-bis cod. pen
art. 131-bis cod. pen
e al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MANTO VALENTINA nato a MUSSOMELI il 10/07/1990 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 29866/25 Lo Manto OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341- bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso si articola in tre diverse censure con le quali si contesta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del presupposto della presenza di più persone nel momento della commissione del fatto, all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. e al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;

Ritenuto che la prima doglianza risulta manifestamente infondata, dal momento che Corte territoriale ha adeguatamente motivato dando atto della presenza di numerose persone affacciate alla finestra durante la commissione del fatto (v. in particolare p. 2); Ritenuto che - quanto alla seconda censura - il giudice di merito ha escluso il riconoscimento della predetta causa di giustificazione con motivazione logica e coerente, data la legittimità dell'operato degli agenti, che era consistito in un ordinario controllo (v. in particolare p. 10); Ritenuto che anche in relazione alla terza censura la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi censurabili in sede di legittimità, avendo ritenuto che, alla luce delle modalità del fatto, l'offesa non potesse ritenersi di particolare tenuità (v. in particolare p. 11);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11478 -ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3779/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 29866/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MANTO VALENTINA nato a MUSSOMELI il 10/07/1990 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 29866/25 Lo Manto OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341- bis cod. pen.);

Esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso si articola in tre diverse censure con le quali si contesta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del presupposto della presenza di più persone nel momento della commissione del fatto, all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. e al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto che la prima doglianza risulta manifestamente infondata, dal momento che Corte territoriale ha adeguatamente motivato dando atto della presenza di numerose persone affacciate alla finestra durante la commissione del fatto (v. in particolare p. 2);

Ritenuto che - quanto alla seconda censura - il giudice di merito ha escluso il riconoscimento della predetta causa di giustificazione con motivazione logica e coerente, data la legittimità dell'operato degli agenti, che era consistito in un ordinario controllo (v. in particolare p. 10); Ritenuto che anche in relazione alla terza censura la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi censurabili in sede di legittimità, avendo ritenuto che, alla luce delle modalità del fatto, l'offesa non potesse ritenersi di particolare tenuità (v. in particolare p. 11);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M