Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11475/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal conviction for inadmissibility of factual complaints and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11475/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Giuseppe Tufanio's appeal against his criminal conviction inadmissible. The appellant argued that public official statements were unreliable and that a justifying cause under Article 393-bis of the Penal Code should have been applied. The court rejected these claims as mere factual complaints and an impermissible re-evaluation of evidence already thoroughly scrutinized by the Court of Appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 337 cod. pen.; Art. 393-bis cod. pen.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible when they consist solely of factual complaints or attempt a non-consented re-evaluation of evidence and merit assessments already made by the appellate court.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility factual complaints rejection public official statements justifying cause defense merit review prohibition Cassazione ordinanza evidence re-evaluation reati contro la tranquillità pubblica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
29847/25 Tufanio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.);
Art. 393-bis cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso (pure ribadito con la memoria), concernente l'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393- bis cod.
art. 337 cod. pen
29847/25 Tufanio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.);
art. 393- bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso (pure ribadito con la memoria), concernente l'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393- bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUFANIO GIUSEPPE nato a CORLEONE il 19/10/1965 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; PuN. 29847/25 Tufanio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 24 febbraio 2026; Considerato che il primo motivo di ricorso (ribadito con la citata memoria), relativo alla inattendibilità delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché diretto ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (si vedano in particolare pp. 1-4 della sentenza impugnata e pp. 3-6 della sentenza di primo grado);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso (pure ribadito con la memoria), concernente l'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393- bis cod. pen., risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che ha adeguatamente motivato valorizzando le risultanze processuali, con particolare riguardo alle modalità della condotta tenuta dall'imputato (si veda p. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11475- 26 ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3776/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 29847/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUFANIO GIUSEPPE nato a CORLEONE il 19/10/1965 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; PuN. 29847/25 Tufanio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.);

Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 24 febbraio 2026; Considerato che il primo motivo di ricorso (ribadito con la citata memoria), relativo alla inattendibilità delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché diretto ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (si vedano in particolare pp. 1-4 della sentenza impugnata e pp. 3-6 della sentenza di primo grado);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso (pure ribadito con la memoria), concernente l'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393- bis cod. pen., risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che ha adeguatamente motivato valorizzando le risultanze processuali, con particolare riguardo alle modalità della condotta tenuta dall'imputato (si veda p. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M