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Ordinanza — n. 11473/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on calunnia charges due to lack of new evidence regarding the defendant's intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11473/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a defect in the lower court's reasoning regarding the intent to defame, but the court found this argument repetitive of issues already thoroughly examined. The court emphasized that the undisputed fact of the personal handover of the check proved the appellant's awareness of the false accusation, rendering the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 369 cod. proc. pen.: An appeal based on a defect in reasoning regarding the existence of intent is inadmissible if the lower court's motivation adequately addresses the facts, such as the personal delivery of evidence proving the accused's knowledge of falsity.

Parole chiave

Generato dall'IA
calunnia intent inadmissible appeal repetitive argument personal delivery awareness of falsity denuncia mendace ricompensa promovimento della prostituzione

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
29840/25 Periti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.);
Art. 369 cod. proc. pen.
art. 368 cod. pen
29840/25 Periti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.);
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERITI ORLANDO FRANCESCO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 25/11/1977 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 29840/25 Periti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo di calunnia, sono riproduttivi di profilo di censura già adeguatamente vagliato con corretti argomenti giuridici e con coerente e logica motivazione dal giudice di merito, che evidenzia come il dato fattuale che l'assegno fosse stato consegnato personalmente dal ricorrente alla persona offesa - dato non posto in discussione nel ricorso - consente di ritenere accertata la consapevolezza del predetto in ordine alla falsità della denuncia;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 1 1 4 7 3 2 6 Composta da: ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3774/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 29840/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERITI ORLANDO FRANCESCO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 25/11/1977 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 29840/25 Periti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.);

Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo di calunnia, sono riproduttivi di profilo di censura già adeguatamente vagliato con corretti argomenti giuridici e con coerente e logica motivazione dal giudice di merito, che evidenzia come il dato fattuale che l'assegno fosse stato consegnato personalmente dal ricorrente alla persona offesa - dato non posto in discussione nel ricorso - consente di ritenere accertata la consapevolezza del predetto in ordine alla falsità della denuncia;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M