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Ordinanza — n. 11470/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism exclusion as inadmissible due to lack of new argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11470/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Francesco Abbascià inadmissible regarding the exclusion of recidivism. The appellant argued for the omission of a specific and infraquinquennial recidivism exclusion under Article 99, while the Court of Appeal had already adequately addressed the gravity of his criminal history. The Court rejected the appeal because the sole ground raised was a repetition of previous censure and the alleged defect in reasoning regarding general mitigating circumstances lacked any supporting argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 99, comma 4 cod. pen.; An appeal is inadmissible if it merely repeats the censure already given by the Court of Appeal without providing new arguments or specific reasoning to support the alleged defect in the lower court's decision.

Parole chiave

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recidivism exclusion inadmissible appeal Article 99 criminal code repetition of censure lack of argumentation general mitigating circumstances Supreme Court order recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.
29828/2025 Abbascià OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'omessa esclusione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale ex art.
Art. 99, comma 4 cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'omessa esclusione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale ex art. 99, comma 4 cod.
art. 99, comma 4 cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'omessa esclusione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale ex art. 99, comma 4 cod.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBASCIA' FRANCESCO nato a CATANIA il 03/05/1971 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; JQJR.G. 29828/2025 Abbascià OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'omessa esclusione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale ex art. 99, comma 4 cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo delle medesime censure cui la Corte d'appello ha fornito adeguata risposta, rappresentando la pluralità e la gravità dei precedenti in carico all'imputato, che definiscono una personalità proclive al reato (pag. 4 della sentenza impugnata);

Rilevato altresì che nel ricorso è enunciato solo nel titoletto un preteso vizio di motivazione in merito alle attenuanti generiche, cui non segue alcuna argomentazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11470 ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3771/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 29828/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

ABBASCIA' FRANCESCO nato a CATANIA il 03/05/1971 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; JQJR.G. 29828/2025 Abbascià OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'omessa esclusione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale ex art. 99, comma 4 cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo delle medesime censure cui la Corte d'appello ha fornito adeguata risposta, rappresentando la pluralità e la gravità dei precedenti in carico all'imputato, che definiscono una personalità proclive al reato (pag. 4 della sentenza impugnata);

Rilevato altresì che nel ricorso è enunciato solo nel titoletto un preteso vizio di motivazione in merito alle attenuanti generiche, cui non segue alcuna argomentazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pre,4ldenteMaria Silvia Giorgi Angel Costanzo 2P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pre,4ldenteMaria Silvia Giorgi Angel Costanzo 2