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Ordinanza — n. 11469/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and reiterative regarding non-punishment and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11469/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis and generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, but the Court found these arguments generic and merely repetitive of the lower court's reasoning. The decision rests on the absence of new evidence or logical grounds to overturn the appellate court's rejection of these defenses.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal claiming non-punishment or generic mitigating circumstances is inadmissible if it is generic, lacks new elements, and merely reiterates arguments already rejected by the lower court with logical and precise motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments non-punishment cause generic mitigating circumstances repetitive doglianza Italian Penal Code Court of Cassation esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.
29827/2025 Leonardi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità ex art.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 -bis cod.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 62 -bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 -bis cod.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONARD' SANTO MARIO nato a CATANIA il 08/09/1983 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 29827/2025 Leonardi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico e meramente riproduttivo di rilievi già disattesi dalla Corte territoriale che, con motivazione logica e puntuale, ha escluso la rilevanza della brevità dell'allontanamento ai fini della configurabilità della detta causa di non punibilità (pag. 4 della sentenza impugnata);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 -bis cod. pen., è anch'esso generico nonché reiterativo di analoga doglianza che la Corte d'appello ha rigettato, motivando correttamente in ordine all'assenza di elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione delle dette attenuanti (pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11469 - 26 ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3770/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 29827/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONARD' SANTO MARIO nato a CATANIA il 08/09/1983 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 29827/2025 Leonardi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.);

Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico e meramente riproduttivo di rilievi già disattesi dalla Corte territoriale che, con motivazione logica e puntuale, ha escluso la rilevanza della brevità dell'allontanamento ai fini della configurabilità della detta causa di non punibilità (pag. 4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 -bis cod. pen., è anch'esso generico nonché reiterativo di analoga doglianza che la Corte d'appello ha rigettato, motivando correttamente in ordine all'assenza di elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione delle dette attenuanti (pag. 5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Prente Maria Silvia Giorgi Angel i Costanzo 2P.Q.MIl Consigliere estensore Il Prente Maria Silvia Giorgi Angel i Costanzo 2