Ordinanza — n. 11468/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso proposto da: D'IGNOTI TRIFONE nato a RUTIGLIANO il 14/06/1976 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 29826/2025 D'Ignoti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte d'appello la quale, con motivazione coerente e immune da censure, ha valorizzato la circostanza che l'imputato, ove non fosse intervenuto il controllo, sarebbe rimasto lontano dal luogo della detenzione per un intero turno lavorativo (pag. 5 della sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 11468/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 29826/2025 D'Ignoti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte d'appello la quale, con motivazione coerente e immune da censure, ha valorizzato la circostanza che l'imputato, ove non fosse intervenuto il controllo, sarebbe rimasto lontano dal luogo della detenzione per un intero turno lavorativo (pag. 5 della sentenza impugnata);
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'IGNOTI TRIFONE nato a RUTIGLIANO il 14/06/1976 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 29826/2025 D'Ignoti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte d'appello la quale, con motivazione coerente e immune da censure, ha valorizzato la circostanza che l'imputato, ove non fosse intervenuto il controllo, sarebbe rimasto lontano dal luogo della detenzione per un intero turno lavorativo (pag. 5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALEComposta da: 1 1 4 6 2 6 ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3769/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 29826/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'IGNOTI TRIFONE nato a RUTIGLIANO il 14/06/1976 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 29826/2025 D'Ignoti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte d'appello la quale, con motivazione coerente e immune da censure, ha valorizzato la circostanza che l'imputato, ove non fosse intervenuto il controllo, sarebbe rimasto lontano dal luogo della detenzione per un intero turno lavorativo (pag. 5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M