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Ordinanza — n. 11466/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11466/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11466/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONTEMPO VENTRE ANTONINO nato a BRONTE il 02/06/1991 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 29818/25 Bontempo Ventre OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente all'omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto la Corte d'appello, con motivazione logica e puntuale sulla non configurabilità della particolare tenuità del fatto, ha dedotto proprio dalle argomentazioni difensive la natura "abituale" del comportamento, desumendo che il medesimo comportamento, dettato dalla necessità di accudire gli animali, fosse stato reiterato anche nei cinque giorni precedenti (pagg. 4-5 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 11466/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 29818/25 Bontempo Ventre OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente all'omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto la Corte d'appello, con motivazione logica e puntuale sulla non configurabilità della particolare tenuità del fatto, ha dedotto proprio dalle argomentazioni difensive la natura "abituale" del comportamento, desumendo che il medesimo comportamento, dettato dalla necessità di accudire gli animali, fosse stato reiterato anche nei cinque giorni precedenti (pagg. 4-5 della sentenza impugnata);

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione allontanamento malgrado rischio di persecuzione espatrio illegale insufficiente revoca del gratuito patrocinio esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente all'omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONTEMPO VENTRE ANTONINO nato a BRONTE il 02/06/1991 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 29818/25 Bontempo Ventre OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente all'omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto la Corte d'appello, con motivazione logica e puntuale sulla non configurabilità della particolare tenuità del fatto, ha dedotto proprio dalle argomentazioni difensive la natura "abituale" del comportamento, desumendo che il medesimo comportamento, dettato dalla necessità di accudire gli animali, fosse stato reiterato anche nei cinque giorni precedenti (pagg. 4-5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: I 4 6 - ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3767/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 29818/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONTEMPO VENTRE ANTONINO nato a BRONTE il 02/06/1991 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 29818/25 Bontempo Ventre OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.);

Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente all'omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto la Corte d'appello, con motivazione logica e puntuale sulla non configurabilità della particolare tenuità del fatto, ha dedotto proprio dalle argomentazioni difensive la natura "abituale" del comportamento, desumendo che il medesimo comportamento, dettato dalla necessità di accudire gli animali, fosse stato reiterato anche nei cinque giorni precedenti (pagg. 4-5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M