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Ordinanza — n. 11465/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism omission as already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11465/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to exclude recidivism, but the Court found this argument merely repetitive of censure already adequately examined and rejected by the lower court. The decision rests on the principle that the appellate court had already substantively addressed the appellant's claims regarding his criminal history and social danger.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal argument merely reproducing censure already examined and rejected by the Court of Appeal is inadmissible.

Parole chiave

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recidivism exclusion inadmissible appeal repetitive argument social danger criminal history Court of Appeal procedural dismissal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.
29817/2025 Lo Re OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.);
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO RE ALFIO nato a CATANIA il 07/04/1985 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 29817/2025 Lo Re OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente all'omessa esclusione della recidiva, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte d'Appello che, con motivazione immune da censure, ha sottolineato i vari, e anche specifici, precedenti dell'imputato quale sintomo della ingravescente pericolosità sociale (pag. 3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11465- 6 ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3766/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 29817/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO RE ALFIO nato a CATANIA il 07/04/1985 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 29817/2025 Lo Re OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.);

Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente all'omessa esclusione della recidiva, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte d'Appello che, con motivazione immune da censure, ha sottolineato i vari, e anche specifici, precedenti dell'imputato quale sintomo della ingravescente pericolosità sociale (pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M