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Ordinanza — n. 11464/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11464/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11464/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE GIOVANNI (CUI 04KDE2Y) nato a CATANIA il 27/07/1995 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 29816/2025 Basile OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente alla responsabilità penale dell'imputato e alla configurabilità del reato, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dalla Corte d'appello la quale, con motivazione logica e puntuale, ha ritenuto la durata dell'accertamento adeguata a integrare il delitto di evasione (pagg. 2-3 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11464/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente alla responsabilità penale dell'imputato e alla configurabilità del reato, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dalla Corte d'appello la quale, con motivazione logica e puntuale, ha ritenuto la durata dell'accertamento adeguata a integrare il delitto di evasione (pagg. 2-3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti superamento del visto allontanamento malgrado rischio di persecuzione procedura di estradizione evasione all'obbligo di contribuzione abbandono del procedimento penale
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE GIOVANNI (CUI 04KDE2Y) nato a CATANIA il 27/07/1995 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 29816/2025 Basile OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente alla responsabilità penale dell'imputato e alla configurabilità del reato, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dalla Corte d'appello la quale, con motivazione logica e puntuale, ha ritenuto la durata dell'accertamento adeguata a integrare il delitto di evasione (pagg. 2-3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 26 Composta da: 1146 4-ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3765/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 29816/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE GIOVANNI (CUI 04KDE2Y) nato a CATANIA il 27/07/1995 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 29816/2025 Basile OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.);

Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente alla responsabilità penale dell'imputato e alla configurabilità del reato, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dalla Corte d'appello la quale, con motivazione logica e puntuale, ha ritenuto la durata dell'accertamento adeguata a integrare il delitto di evasione (pagg. 2-3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PesidnteMaria Silvia Giorgi Ang tanzo DE P0 tNC 26 ì 2O26 2P.Q.MIl Consigliere estensore Il PesidnteMaria Silvia Giorgi Ang tanzo DE P0 tNC 26 ì 2O26 2