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Ordinanza — n. 11463/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and specific, citing lack of concrete argumentation against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11463/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Luana Mazzè inadmissible, ordering the payment of procedural costs and fines. The appellant challenged a Palermo Court of Appeal judgment regarding crimes of illegal possession and theft, arguing for generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The Court rejected these claims because the arguments were too general and failed to engage with the specific reasoning provided by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: An appeal alleging violation of law or defect in reasoning is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically confront the factual and legal assessments made by the court of first instance.

Parole chiave

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generic appeal grounds defect in reasoning Article 62-bis Penal Code inadmissible appeal procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
1 in relazione all'art. 625, n.
Art. 56 cod. pen.
Art. 385 cod. pen.
Art. 635 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
1 in relazione all'art. 625, n.
art. 62- bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62- bis cod. pen., è a sua volta aspecifico, in quanto non si confronta con la logica e coerente argomentazione della Corte territoriale sul punto (pag.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZE' LUANA (CUI 05RFZTE) nato a PALERMO il 07/02/1995 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 29763/2025 Mazzè OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 56, 385, commi 1 e 3 e 635, comma 2, n. 1 in relazione all'art. 625, n. 7 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al contenuto della pronuncia, si palesa assolutamente generico, non confrontandosi con gli apprezzamenti di merito adeguatamente vagliati dalla Corte d'appello, con un apparato motivazionale immune da censure (pagg. 2-3 della sentenza impugnata);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62- bis cod. pen., è a sua volta aspecifico, in quanto non si confronta con la logica e coerente argomentazione della Corte territoriale sul punto (pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE g Composta da: 11463- ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3764/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 29763/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha rronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

MAZZE' LUANA (CUI 05RFZTE) nato a PALERMO il 07/02/1995 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 29763/2025 Mazzè OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 56, 385, commi 1 e 3 e 635, comma 2, n. 1 in relazione all'art. 625, n. 7 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al contenuto della pronuncia, si palesa assolutamente generico, non confrontandosi con gli apprezzamenti di merito adeguatamente vagliati dalla Corte d'appello, con un apparato motivazionale immune da censure (pagg. 2-3 della sentenza impugnata);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62- bis cod. pen., è a sua volta aspecifico, in quanto non si confronta con la logica e coerente argomentazione della Corte territoriale sul punto (pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Prs1denteMaria Silvia Giorgi Angel stanzo 2P.Q.MIl Consigliere estensore Il Prs1denteMaria Silvia Giorgi Angel stanzo 2