Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise recidivism argument at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant failed to raise the recidivism argument as a specific ground for the second instance trial. The court found the appeal infounded regarding prescription and merit, noting the defendant's duty to prevent the crime and lack of evidence for subjective elements. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 334 cod. pen.; Art. 335 cod. pen.; The failure to deduce a specific ground for appeal at the second instance renders the subsequent cassation appeal inadmissible.
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRENGHI MANUELITO nato a LEGNAGO il 28/06/1976 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 29733/25 Terrenghi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 334 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. peri, come si evince dall'atto di appello in cui si chiedeva esclusivamente l'applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis e delle circostanze attenuanti generiche; che, inoltre, risulta manifestamente infondato anche il motivo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del reato, dal momento che, stante la ritenuta recidiva e considerati i 378 giorni di sospensione nel giudizio di primo grado, il termine di prescrizione risulta scadere in data 20/11/2027;
Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione circa l'effettiva disponibilità del bene da parte dell'imputato e l'assenza dell'elemento soggettivo, con conseguente riqualificazione del reato contestato in quello di cui all'art. 335 cod. peri., sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha evidenziato la irrilevanza della mancata disponibilità del bene da parte del ricorrente essendo suo compito quello di impedire tale evento, nonché l'assenza di elementi concreti a sostegno della tesi difensiva (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);
Considerato che il quarto e il quinto motivo di ricorso risultano essere manifestamente infondati oltre che meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale tanto sul mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis, evidenziando la gravità del fatto e la non occasionalità 2della condotta, quanto con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, evidenziando l' dell'assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE -76Composta da: 11467ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3763/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 29733/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRENGHI MANUELITO nato a LEGNAGO il 28/06/1976 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 29733/25 Terrenghi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 334 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. peri, come si evince dall'atto di appello in cui si chiedeva esclusivamente l'applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis e delle circostanze attenuanti generiche; che, inoltre, risulta manifestamente infondato anche il motivo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del reato, dal momento che, stante la ritenuta recidiva e considerati i 378 giorni di sospensione nel giudizio di primo grado, il termine di prescrizione risulta scadere in data 20/11/2027;
Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione circa l'effettiva disponibilità del bene da parte dell'imputato e l'assenza dell'elemento soggettivo, con conseguente riqualificazione del reato contestato in quello di cui all'art. 335 cod. peri., sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha evidenziato la irrilevanza della mancata disponibilità del bene da parte del ricorrente essendo suo compito quello di impedire tale evento, nonché l'assenza di elementi concreti a sostegno della tesi difensiva (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);
Considerato che il quarto e il quinto motivo di ricorso risultano essere manifestamente infondati oltre che meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale tanto sul mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis, evidenziando la gravità del fatto e la non occasionalità 2della condotta, quanto con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, evidenziando l' dell'assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M