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Ordinanza — n. 11461/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for resistance to a public official due to inadmissible factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11461/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Ahmed Essousi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a Milan Court of Appeal conviction for resistance to a public official, arguing that mere flight lacked the necessary threatening element and that the lower court erred on facts. The court rejected these claims as they constituted mere complaints about factual reconstruction without engaging with the evidence or the appellate court's detailed reasoning regarding the violent conduct displayed during arrest.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Appeals based on mere factual complaints or lack of threatening intent in resistance cases are inadmissible if the lower court provided a logical and adequate assessment of the violent conduct exhibited by the accused.

Parole chiave

Generato dall'IA
resistance to public official inadmissible appeal factual complaints threatening conduct Corte di Cassazione criminal procedure appellate review motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
29729/25 Essousi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro);
art. 337 cod. pen
29729/25 Essousi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESSOUSI AHMED nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 29729/25 Essousi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto dirette a prospettare una diversa ricostruzione delle vicende criminose, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (si vedano in particolare pp. 1-2);

Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato contestato per l'assenza di una concreta idoneità minatoria della condotta di mera fuga dell'imputato, risulta manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale, ai fini della sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato ha valorizzato, con motivazione puntuale e logicamente adeguata, le violente condotte oppositive poste in essere dall'imputato al momento dell'arresto (si veda p. 1 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11461 -26 Composta da: ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3762/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 29729/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESSOUSI AHMED nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 29729/25 Essousi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro);

Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto dirette a prospettare una diversa ricostruzione delle vicende criminose, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (si vedano in particolare pp. 1-2); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato contestato per l'assenza di una concreta idoneità minatoria della condotta di mera fuga dell'imputato, risulta manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale, ai fini della sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato ha valorizzato, con motivazione puntuale e logicamente adeguata, le violente condotte oppositive poste in essere dall'imputato al momento dell'arresto (si veda p. 1 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M