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Ordinanza — n. 11458/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11458/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11458/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI PALMA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 15/09/1983 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;n. 29622/25 Spinelli OSSERVA Ritenuto che l'imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui le è stata applicata la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale della ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputata, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 11458/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 29622/25 Spinelli OSSERVA Ritenuto che l'imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui le è stata applicata la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale della ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputata, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

Parole chiave

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eccezione di illegalità espatrio illegale insufficiente permesso di promuovere un procedimento penale esenzione dalla pena difetto di legittimazione del ministero pubblico carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
29622/25 Spinelli OSSERVA Ritenuto che l'imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui le è stata applicata la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI PALMA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 15/09/1983 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;n. 29622/25 Spinelli OSSERVA Ritenuto che l'imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui le è stata applicata la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale della ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputata, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11458 - 26 Composta da:

ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3759/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore CC - 06/03/2026 - RICCARDO AMOROSO R.G.N. 29622/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI PALMA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 15/09/1983 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;n. 29622/25 Spinelli OSSERVA Ritenuto che l'imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui le è stata applicata la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale della ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputata, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P.Q.MP.Q.M