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Ordinanza — n. 11457/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and insufficiently specific regarding sentencing excessiveness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11457/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible for failing to provide specific arguments against the appellate court's sentencing rationale. The appellant challenged the excessive sanction without addressing the detailed calculation of the base penalty, specific recidivism increase, and procedural reduction outlined in the lower court's decision. Consequently, the court rejected the claim as generic and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.; Art. 47-ter comma 8, I. 354/1975: An appeal challenging the excessiveness of a sanction is inadmissible if it remains generic and fails to engage with the specific and logical reasoning provided by the appellate court regarding the calculation of the penalty.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic argument sentencing excessiveness recidivism increase procedural reduction Italian criminal law specificity requirement recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.
354/1975 in relazione all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.);
Art. 47-ter comma 8, I. 354/1975
29480/2025 Cucina OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 47-ter comma 8, I. 354/1975 in relazione all'art.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCINA MARCO nato a PALERMO il 22/05/1994 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 29480/2025 Cucina OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 47-ter comma 8, I. 354/1975 in relazione all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente all'eccessività del trattamento sanzionatorio, si palesa generico oltre che aspecifico, in quanto non si confronta con la puntuale e logica motivazione della Corte d'appello relativa alla congruità della pena inflitta, computata a partire dalla pena base, aumentata per la recidiva specifica infraquinquennale e ridotta per il rito (pag. 3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE -26Composta da: 11457ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3758/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 29480/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCINA MARCO nato a PALERMO il 22/05/1994 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 29480/2025 Cucina OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 47-ter comma 8, I. 354/1975 in relazione all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.);

Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente all'eccessività del trattamento sanzionatorio, si palesa generico oltre che aspecifico, in quanto non si confronta con la puntuale e logica motivazione della Corte d'appello relativa alla congruità della pena inflitta, computata a partire dalla pena base, aumentata per la recidiva specifica infraquinquennale e ridotta per il rito (pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PtesienteMaria Silvia Giorgi Ange anzo 2P.Q.MIl Consigliere estensore Il PtesienteMaria Silvia Giorgi Ange anzo 2