Italian Supreme Court dismisses appeal for failure to raise criminal liability grounds at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant failed to previously raise criminal liability grounds regarding Article 336 of the Penal Code, violating the requirement of Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the court rejected arguments concerning sentencing and mitigating circumstances as generic and unsupported by the lower court's specific reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 336 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen. Appeals must strictly adhere to procedural rules regarding the timing of raising criminal liability grounds; failure to do so results in inadmissibility, while generic arguments on sentencing without specific factual support are rejected.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRABILE GIOVANNI SALVATORE nato a PALERMO il 18/01/2003 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 21N. 29438/25 Mirabile OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 1 e 5 d.P.R. n. 309/90 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso concernente la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. per insussistenza dell'elemento oggettivo, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen, come si evince dall'atto di appello che verteva esclusivamente sul trattamento sanzionatorio;
Considerato che i motivi di ricorso riguardanti il trattamento sanzionatorio - in particolare, l'omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il mancato bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche - risultano generici oltre che manifestamente infondati, dal momento che, quanto all'art. 131-bis cod. pen., il giudice di merito ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando sia un precedente specifico a carico del ricorrente sintomatico di una sua tendenza a delinquere e sia la gravità della condotta concretamente realizzata (si veda p. 6 della sentenza impugnata); quanto alle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen., il ricorrente invoca la prevalenza delle stesse pur in assenza di circostanze aggravanti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11456-26 ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3757/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 29438/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRABILE GIOVANNI SALVATORE nato a PALERMO il 18/01/2003 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 21N. 29438/25 Mirabile OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 1 e 5 d.P.R. n. 309/90 e altro);
Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso concernente la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. per insussistenza dell'elemento oggettivo, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen, come si evince dall'atto di appello che verteva esclusivamente sul trattamento sanzionatorio; Considerato che i motivi di ricorso riguardanti il trattamento sanzionatorio - in particolare, l'omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il mancato bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche - risultano generici oltre che manifestamente infondati, dal momento che, quanto all'art. 131-bis cod. pen., il giudice di merito ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando sia un precedente specifico a carico del ricorrente sintomatico di una sua tendenza a delinquere e sia la gravità della condotta concretamente realizzata (si veda p. 6 della sentenza impugnata); quanto alle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen., il ricorrente invoca la prevalenza delle stesse pur in assenza di circostanze aggravanti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M