Italian Supreme Court dismisses appeal for genericity and lack of specific legal reasoning regarding Article 192 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Fabio Polidori's appeal inadmissible due to the generic nature of his arguments and the lack of specific legal reasoning. Polidori argued that the lower court violated Article 192 of the Criminal Procedure Code by failing to demonstrate why alternative evidence evaluation was impossible. The court rejected this claim because the appeal lacked a clear correlation between the contested decision's reasoning and the grounds for the challenge, rendering it aspecific.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, comma 2, cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible for genericity when the appellant fails to establish a specific correlation between the reasoning of the contested decision and the grounds of the appeal, thereby violating the requirement for specific legal arguments.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIDORI FABIO nato a ROMA il 19/11/1966 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;R.G. 36651_25 rilevato che, con un unico motivo, Fabio Polidori ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (in sintesi, si sostiene che il giudice di merito avrebbe dovuto raccogliere gli elementi normativamente richiesti, e dimostrare come le emergenze processuali non consentissero alcuna alternativa alla valutazione colpevolista degli elementi di prova, per evitare che il libero convincimento del giudice violasse la lettera della norma; si sollecita l'annullamento con rinvio al fine di consentire ad altro giudice di riesaminare il processo sulla base di fatti certi e non di convinzioni del giudice o degli inquirenti; alle medesime conclusioni si dovrebbe pervenire quand'anche si volesse ignorare il tema della natura della prova in atti nei confronti del ricorrente e delle conseguenze che ne derivano in ordine alle regole legislative del suo apprezzamento); ritenuto che tale motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei fatti che sorreggono le richieste; ritenuto, in particolare, che ai fini della configurabilità dell'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi, in quest'ultima rientra non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751 - 01); che, ancora, la stessa prospettazione del motivo rende l'impugnazione inammissibile per genericità dei motivi, mancando ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 — 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11454 26 ANDREA GENTILI - Presidente - Ord. n. sez. 3461/2026 EMANUELA GAI CC - 27/02/2026 ALESSIO SCARCELLA - Relatore - R.G.N. 36651/2025 LORENZO ANTONIO BUCCA MASSIMO BATTISTINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIDORI FABIO nato a ROMA il 19/11/1966 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;R.G. 36651_25 rilevato che, con un unico motivo, Fabio Polidori ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (in sintesi, si sostiene che il giudice di merito avrebbe dovuto raccogliere gli elementi normativamente richiesti, e dimostrare come le emergenze processuali non consentissero alcuna alternativa alla valutazione colpevolista degli elementi di prova, per evitare che il libero convincimento del giudice violasse la lettera della norma; si sollecita l'annullamento con rinvio al fine di consentire ad altro giudice di riesaminare il processo sulla base di fatti certi e non di convinzioni del giudice o degli inquirenti; alle medesime conclusioni si dovrebbe pervenire quand'anche si volesse ignorare il tema della natura della prova in atti nei confronti del ricorrente e delle conseguenze che ne derivano in ordine alle regole legislative del suo apprezzamento); ritenuto che tale motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei fatti che sorreggono le richieste; ritenuto, in particolare, che ai fini della configurabilità dell'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi, in quest'ultima rientra non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751 - 01); che, ancora, la stessa prospettazione del motivo rende l'impugnazione inammissibile per genericità dei motivi, mancando ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 — 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.MCosì deciso il 27 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessili 1*(51 drea Gent tjLt l. _ 26/ 2026 li Fu,-!: De StnuisP.Q.MCosì deciso il 27 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessili 1*(51 drea Gent tjLt l. _ 26/ 2026 li Fu,-!: De Stnuis