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Ordinanza — n. 11453/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic arguments lacking specific legal or factual reasons supporting the requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11453/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Alin Chiru Vasile inadmissible due to the lack of specific legal and factual grounds supporting his claims. The appellant argued for a violation of law regarding sentencing and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found these arguments generic and insufficiently substantiated. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was implicit and sufficient, rejecting the appeal as a mere disagreement with the factual reconstruction prohibited in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 364, cod. proc. pen.; Art. 133, cod. pen.: An appeal is inadmissible if it consists of generic allegations devoid of specific legal or factual reasons, and the court may find implicit motivation in the sentencing reasoning regarding mitigating circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments lack of specific reasons implicit motivation cassation review limits sentencing justification generic mitigating circumstances commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, cod. proc. pen.
Art. 133, cod. pen.
il vizio di motivazione ed il correlato vizio di violazione di legge in relazione all'art. 133, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015
Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv.
Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022
Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999
26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep.
Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010
Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRU VASILE ALIN nato il 09/04/1989 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;R.G. 36607_25 rilevato che, con due diversi motivi, Alin Chiru Vasile ha dedotto:

1) il vizio di motivazione ed il correlato vizio di violazione di legge in relazione all'art. 133, cod. pen. (in sintesi, si censura la sentenza impugnata in quanto la Corte d'appello avrebbe ritenuto che il tribunale abbia correttamente motivato sull'entità della pena comminata, in ragione della qualità e quantità di sostanza rinvenuta, nonché della circostanza che l'imputato abbia commesso il reato quando era sottoposto a misura cautelare per analogo reato; si tratterebbe di motivazione censurabile in quanto in contrasto con le risultanze istruttorie, aggiungendosi che lo stupefacente che si presume sia stato ceduto dall'imputato, pari a circa 4,26 grammi di cocaina, costituisce una quantità prossima a quella detenibile per uso personale, sicché lo scostamento della pena base dal minimo edittale non avrebbe potuto trovare giustificazione nella qualità e quantità di sostanza rinvenuta);

2) il vizio di violazione di legge e il correlato vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (in sintesi, secondo la difesa mancherebbe ogni motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state invece assolutamente invocabili al fine di adeguare la pena al fatto e alla personalità dell'imputato); lette le conclusioni del difensore, Avv. Luigi Mancini, pervenute telematicamente in data 23 gennaio 2026, che si è riportato integralmente al ricorso, chiedendone l'accoglimento; ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili perché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei fatti che sorreggono le richieste, e, comunque quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, vi è un'evidente motivazione implicita desumibile da quella relativa al trattamento sanzionatorio (si v., in particolare, le considerazioni espresse alla penultima pagina della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte); rilevato, infatti, quanto al primo motivo, che la sentenza impugnata giustifica il trattamento sanzionatorio provi ragione degli elementi evidenziati in ricorso, poiché la Corte d'appello ha ritenuto che il tribunale ha correttamente motivatosull'entità della pena comminata, in ragione della qualità e quantità di sostanza rinvenuta, nonché della circostanza che l'imputato ha commesso il reato quando era sottoposto a misura cautelare per analogo reato mentre, quanto al secondo motivo, la motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, è implicita in quella afferente al trattamento sanzionatorio; del resto, osserva la Corte, è pacifico che il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta e la negativa personalità del reo) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (tra le tante:

Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378 - 01); ritenuto, conclusivamente, che, al cospetto del predetto apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.

Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 - dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745;

Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE11453-26 Composta da: ANDREA GENTILI - Presidente - Ord. n. sez. 3456/2026 EMANUELA GAI CC - 27/02/2026 ALESSIO SCARCELLA - Relatore - R.G.N. 36607/2025 LORENZO ANTONIO BUCCA MASSIMO BATTISTINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

CHIRU VASILE ALIN nato il 09/04/1989 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;R.G. 36607_25 rilevato che, con due diversi motivi, Alin Chiru Vasile ha dedotto:

1) il vizio di motivazione ed il correlato vizio di violazione di legge in relazione all'art. 133, cod. pen. (in sintesi, si censura la sentenza impugnata in quanto la Corte d'appello avrebbe ritenuto che il tribunale abbia correttamente motivato sull'entità della pena comminata, in ragione della qualità e quantità di sostanza rinvenuta, nonché della circostanza che l'imputato abbia commesso il reato quando era sottoposto a misura cautelare per analogo reato; si tratterebbe di motivazione censurabile in quanto in contrasto con le risultanze istruttorie, aggiungendosi che lo stupefacente che si presume sia stato ceduto dall'imputato, pari a circa 4,26 grammi di cocaina, costituisce una quantità prossima a quella detenibile per uso personale, sicché lo scostamento della pena base dal minimo edittale non avrebbe potuto trovare giustificazione nella qualità e quantità di sostanza rinvenuta);

2) il vizio di violazione di legge e il correlato vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (in sintesi, secondo la difesa mancherebbe ogni motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state invece assolutamente invocabili al fine di adeguare la pena al fatto e alla personalità dell'imputato); lette le conclusioni del difensore, Avv. Luigi Mancini, pervenute telematicamente in data 23 gennaio 2026, che si è riportato integralmente al ricorso, chiedendone l'accoglimento; ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili perché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei fatti che sorreggono le richieste, e, comunque quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, vi è un'evidente motivazione implicita desumibile da quella relativa al trattamento sanzionatorio (si v., in particolare, le considerazioni espresse alla penultima pagina della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte); rilevato, infatti, quanto al primo motivo, che la sentenza impugnata giustifica il trattamento sanzionatorio provi ragione degli elementi evidenziati in ricorso, poiché la Corte d'appello ha ritenuto che il tribunale ha correttamente motivatosull'entità della pena comminata, in ragione della qualità e quantità di sostanza rinvenuta, nonché della circostanza che l'imputato ha commesso il reato quando era sottoposto a misura cautelare per analogo reato mentre, quanto al secondo motivo, la motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, è implicita in quella afferente al trattamento sanzionatorio; del resto, osserva la Corte, è pacifico che il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta e la negativa personalità del reo) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (tra le tante:

Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378 - 01); ritenuto, conclusivamente, che, al cospetto del predetto apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.

Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 - dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745;

Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.MP.Q.M