Cassation appeal dismissed because defense lawyer lacks special registry entry required for filing appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the defense lawyer was not registered in the special registry required for filing appeals. Although the lawyer was admitted to the local bar, the specific registry entry mandated by the Code of Criminal Procedure was missing. Consequently, the appeal was rejected, and the client was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 3; Art. 591, comma 1, lett. a); Art. 613, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed by a defense lawyer of trust who is not inscribed in the special registry provided for by Article 613, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure.
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIMOGNARI GIUSEPPE nato a VIAGRANDE il 11/06/1974 avverso la sentenza del 21/02/2019 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;RG. n. 36210_25 Rilevato che con l'atto di appello, riqualificato come ricorso per cassazione attesa la non impugnabilità della sentenza di primo grado, di condanna alla sola pena dell'ammenda, il difensore di fiducia di Giuseppe Finnognari, deduce, con un unico motivo, l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 4, comma settimo, I. n. 628 del 1961; rilevato che il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 568, comma 3, 591, comma 1, lett.
a) e 613, cod. proc. pen., in quanto proposto da difensore di fiducia non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; che, infatti, l'Avv. Antonino Foti, che ha sottoscritto l'atto di appello, risulta iscritto all'Ordine forense di Reggio Calabria dal 12/01/2011, ma non anche all'Albo speciale previsto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., la cui iscrizione è, a pena di inammissibilità, richiesta per poter proporre ricorso per cassazione; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso;
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE11443-26Composta da: ANDREA GENTILI - Presidente - Ord. n. sez. 3424/2026 EMANUELA GAI CC - 27/02/2026 ALESSIO SCARCELLA - Relatore - R.G.N. 36210/2025 LORENZO ANTONIO BUCCA MASSIMO BATTISTINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIMOGNARI GIUSEPPE nato a VIAGRANDE il 11/06/1974 avverso la sentenza del 21/02/2019 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;RG. n. 36210_25 Rilevato che con l'atto di appello, riqualificato come ricorso per cassazione attesa la non impugnabilità della sentenza di primo grado, di condanna alla sola pena dell'ammenda, il difensore di fiducia di Giuseppe Finnognari, deduce, con un unico motivo, l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 4, comma settimo, I. n. 628 del 1961; rilevato che il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 568, comma 3, 591, comma 1, lett.
a) e 613, cod. proc. pen., in quanto proposto da difensore di fiducia non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; che, infatti, l'Avv. Antonino Foti, che ha sottoscritto l'atto di appello, risulta iscritto all'Ordine forense di Reggio Calabria dal 12/01/2011, ma non anche all'Albo speciale previsto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., la cui iscrizione è, a pena di inammissibilità, richiesta per poter proporre ricorso per cassazione; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso; P.Q.MP.Q.M