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Ordinanza — n. 11432/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11432/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11432/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALUSTRO GIUSEPPE nato a LENTINI il 14/09/1987 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;RG. n. 35701_25 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di SALUSTRO GIUSEPPE, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di motivazione quanto alla mancata verifica della sussistenza della possibilità per il giudice di appello di pronunciare una sentenza ai sensi dell'articolo 129 con il cod. proc. pen.; rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11432/2026 — snpen · Corte di Cassazione: n. 35701_25 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di SALUSTRO GIUSEPPE, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di motivazione quanto alla mancata verifica della sussistenza della possibilità per il giudice di appello di pronunciare una sentenza ai sensi dell'articolo 129 con il cod. proc. pen.; rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Parole chiave

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motivi di cassazione rinuncia alla motivazione concorso di motivi di sospensione motivi validi impugnabilità della decisione di rinvio condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALUSTRO GIUSEPPE nato a LENTINI il 14/09/1987 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;RG. n. 35701_25 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di SALUSTRO GIUSEPPE, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di motivazione quanto alla mancata verifica della sussistenza della possibilità per il giudice di appello di pronunciare una sentenza ai sensi dell'articolo 129 con il cod. proc. pen.; rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo; ritenuto, quanto ai vizi denunciabili, che è stato affermato che nell'applicazione di tale norma è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto, in particolare, quanto alla mancata valutazione dei motivi sulla sussistenza di cause di proscioglimento, che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche quelli concernenti la sussistenza di cause di proscioglimento, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa 6zFnella proposizione del ricorso;

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALEComposta da: 11432- 26 ANDREA GENTILI - Presidente - Ord. n. sez. 3375/2026 EMANUELA GAI CC - 27/02/2026 ALESSIO SCARCELLA - Relatore - R.G.N. 35701/2025 LORENZO ANTONIO BUCCA MASSIMO BATTISTINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALUSTRO GIUSEPPE nato a LENTINI il 14/09/1987 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;RG. n. 35701_25 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di SALUSTRO GIUSEPPE, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di motivazione quanto alla mancata verifica della sussistenza della possibilità per il giudice di appello di pronunciare una sentenza ai sensi dell'articolo 129 con il cod. proc. pen.; rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo; ritenuto, quanto ai vizi denunciabili, che è stato affermato che nell'applicazione di tale norma è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto, in particolare, quanto alla mancata valutazione dei motivi sulla sussistenza di cause di proscioglimento, che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche quelli concernenti la sussistenza di cause di proscioglimento, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa 6zFnella proposizione del ricorso;

P.Q.MP.Q.M