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Ordinanza — n. 11428/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding sentencing treatment after parties agreed on appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11428/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giovanni Diglio's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's failure to address sentencing treatment under Article 133 of the Penal Code, arguing it was omitted despite the trial proceeding in camera. The court ruled that by agreeing to the appeal's acceptance, the parties implicitly waived all other grounds, including those on sentencing treatment, except for illegal penalties.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 133, cod. pen.: By agreeing to the acceptance of appeal grounds, parties waive all other grounds for appeal, including those on sentencing treatment, except for the irrogation of an illegal penalty.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Agreement Waiver of Grounds Sentencing Treatment Inadmissible Appeal Cassa delle Ammende Camera di Consiglio modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 133, cod. pen.
35603_25 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di DIGLIO GIOVANNI, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 133 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Art. 589, cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
35603_25 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di DIGLIO GIOVANNI, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto, in particolare, quanto alla mancata valutazione dei motivi in tema di trattamento sanzionatorio ex art.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIGLIO GIOVANNI nato a CERIGNOLA il 02/02/1998 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;RG. n. 35603_25 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di DIGLIO GIOVANNI, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. ed il correlato vizio di omessa motivazione sul punto; rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo; ritenuto, quanto ai vizi denunciabili, che è stato affermato che nell'applicazione di tale norma è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto, in particolare, quanto alla mancata valutazione dei motivi in tema di trattamento sanzionatorio ex art. 133, cod. pen., che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche quelli concernenti il trattamento sanzionatorio oggetto di concordato, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso;REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11428 -26ANDREA GENTILI - Presidente - Ord. n. sez. 3367/2026 EMANUELA GAI CC - 27/02/2026 ALESSIO SCARCELLA - Relatore - R.G.N. 35603/2025 LORENZO ANTONIO BUCCA MASSIMO BATTISTINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

DIGLIO GIOVANNI nato a CERIGNOLA il 02/02/1998 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;RG. n. 35603_25 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di DIGLIO GIOVANNI, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. ed il correlato vizio di omessa motivazione sul punto; rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo; ritenuto, quanto ai vizi denunciabili, che è stato affermato che nell'applicazione di tale norma è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto, in particolare, quanto alla mancata valutazione dei motivi in tema di trattamento sanzionatorio ex art. 133, cod. pen., che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche quelli concernenti il trattamento sanzionatorio oggetto di concordato, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso;

P.Q.MP.Q.M