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Ordinanza — n. 11427/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking conviction, rejecting argument that quantity alone determines minor offense status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11427/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied the law regarding drug trafficking. The defense argued that the quantity of drugs alone was insufficient to justify a 'minor offense' classification without a holistic assessment of the defendants' conduct. The court rejected this, stating that the appeal merely disagreed with the factual reconstruction and the lower court's evaluation of the defendants' behavior and lack of cooperation.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; The Court of Cassation cannot substitute its own assessment for the lower court's evaluation of the minor offense status, which requires a comprehensive analysis of all circumstances beyond mere quantity.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense quantity assessment holistic evaluation inadmissible appeal judicial review statutory interpretation imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 30 ottobre 1990, n. 309
45061/2022, che la stessa è stata superata dalla più recente giurisprudenza che ha ribadito come la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1572 del 2022
Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022
Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999
26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep.
Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010
Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv.
Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023
Sez. 6, n. 45061/2022
246552);ritenuto, quanto infine alla valorizzazione della sentenza delle Sez. 6, n. 45061/2022, che la stessa è stata superata dalla più recente giurisprudenza che ha ribadito come la qualificazione del fatto ai sensi dell'art.
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Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PAN ZHITENG (CUI 02EPDG1) nato il 18/04/1972 GUO XIN QIN (CUI 05X9CUF) nato il 26/10/1977 LIN XONG (CUI 05X9CXX) nato il 25/10/1978 LIN SHI HUA (CUI 05X9CS3) nato il 18/02/1973 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;R.G. 35593_25 rilevato che, con un unico motivo, Pan Zhiteng, Guo Xin Qin, Lin Xong e Lin Shi Hua hanno dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto loro ascritto (in sintesi, secondo la difesa, non sarebbe sufficiente il solo riferimento al dato quantitativo, non potendo lo stesso assumere valenza esclusiva ed assorbente, apparendo necessaria una valutazione complessiva di tutti gli elementi che contraddistinguono la condotta oggetto di contestazione; diversamente, la Corte d'appello non avrebbe svolto tale valutazione complessiva ma si sarebbe soffermata esclusivamente sul dato quantitativo e sul comportamento tenuto dagli imputati al momento dell'accertamento; richiamata la giurisprudenza di questa Corte, segnatamente la sentenza n. 1572 del 2022, sostiene la difesa che il dato qualitativo può ritenersi senza ombra di dubbio di minima offensività avendo accertato la perizia che la sostanza stupefacente in sequestro avesse un principio attivo pari a 87,6397 grammi; inoltre, si osserva, la Corte d'appello di Firenze, limitandosi a richiamare la condotta degli imputati prima dell'arresto, avrebbe omesso di compiere una valutazione complessiva del fatto in relazione ai mezzi ed alla modalità, non emergendo da tali parametri elementi da cui desumere la strutturata attività di spaccio); ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando inoltre, in particolare il secondo motivo, una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 3/5 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte); ed invero, la Corte d'appello, nel motivare il diniego della qualificazione giuridica nell'ipotesi di lieve di cui all'articolo 73, comma 5, Testo unico stupefacenti, richiama i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte osservando come, nel caso in esame, si fosse in presenza di un dato ponderale rilevante, considerato che il quantitativo di sostanza stupefacente trasportata a bordo dell'autoveicoloaveva un peso complessivo di chilogrammi 6,213 e che la polizia aveva accertato contenere un principio attivo pari a quello sopraindicato, sufficiente per il confezionamento oltre 3505 dosi medie; i giudici territoriali, peraltro, non si sono limitati a valorizzare il solo dato ponderale ma anche la condotta degli imputati che, sorpresi in un'area di sosta dell'autostrada, alla vista della volante della polizia, avevano tentato l'immediata fuga con una brusca manovra dirigendosi verso l'uscita del parcheggio e venendo bloccati dall'autovettura della polizia che li identificava, accertando che soltanto uno di essi aveva i documenti d'identità e un permesso di soggiorno, mentre gli altri non fornivano documenti e risultavano essere irregolari sul territorio nazionale; la sentenza dà atto che all'interno del portabagagli dell'autovettura erano stati rinvenuti tre sacchi di colore nero contenente lo stupefacente e, sul sedile posteriore, all'interno di una busta, era stato recuperato un altro involucro in cellophane contenente grammi 7,5 della stessa sostanza; la sentenza dà inoltre atto come, all'udienza di convalida dell'arresto, nessuno degli imputati aveva rilasciato giustificazioni dotate di un minimo di verosimiglianza e, anzi, tra di loro assolutamente contraddittorie, di cui viene riportata una sintesi;

è dunque proprio alla luce della valutazione complessiva di tali elementi che la Corte di appello ha escluso il giudizio di minima offensività, non soltanto per il contenuto certamente consistente dello stupefacente trasportato, ma anche per la condotta descritta e per il comportamento degli imputati che non hanno manifestato alcuna collaborazione, evidentemente preoccupati di non compromettere rapporti illeciti con gli altri soggetti coinvolti, quali i fornitori ed eventuali acquirenti; ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze dei ricorrenti si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.

Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 - dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745;

Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552);ritenuto, quanto infine alla valorizzazione della sentenza delle Sez. 6, n. 45061/2022, che la stessa è stata superata dalla più recente giurisprudenza che ha ribadito come la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Rv. 284319 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il congiunto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11427 - 26 ANDREA GENTILI - Presidente - Ord. n. sez. 3365/2026 EMANUELA GAI CC - 27/02/2026 ALESSIO SCARCELLA - Relatore - R.G.N. 35593/2025 LORENZO ANTONIO BUCCA MASSIMO BATTISTINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PAN ZHITENG (CUI 02EPDG1) nato il 18/04/1972 GUO XIN QIN (CUI 05X9CUF) nato il 26/10/1977 LIN XONG (CUI 05X9CXX) nato il 25/10/1978 LIN SHI HUA (CUI 05X9CS3) nato il 18/02/1973 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;R.G. 35593_25 rilevato che, con un unico motivo, Pan Zhiteng, Guo Xin Qin, Lin Xong e Lin Shi Hua hanno dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto loro ascritto (in sintesi, secondo la difesa, non sarebbe sufficiente il solo riferimento al dato quantitativo, non potendo lo stesso assumere valenza esclusiva ed assorbente, apparendo necessaria una valutazione complessiva di tutti gli elementi che contraddistinguono la condotta oggetto di contestazione; diversamente, la Corte d'appello non avrebbe svolto tale valutazione complessiva ma si sarebbe soffermata esclusivamente sul dato quantitativo e sul comportamento tenuto dagli imputati al momento dell'accertamento; richiamata la giurisprudenza di questa Corte, segnatamente la sentenza n. 1572 del 2022, sostiene la difesa che il dato qualitativo può ritenersi senza ombra di dubbio di minima offensività avendo accertato la perizia che la sostanza stupefacente in sequestro avesse un principio attivo pari a 87,6397 grammi; inoltre, si osserva, la Corte d'appello di Firenze, limitandosi a richiamare la condotta degli imputati prima dell'arresto, avrebbe omesso di compiere una valutazione complessiva del fatto in relazione ai mezzi ed alla modalità, non emergendo da tali parametri elementi da cui desumere la strutturata attività di spaccio); ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando inoltre, in particolare il secondo motivo, una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 3/5 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte); ed invero, la Corte d'appello, nel motivare il diniego della qualificazione giuridica nell'ipotesi di lieve di cui all'articolo 73, comma 5, Testo unico stupefacenti, richiama i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte osservando come, nel caso in esame, si fosse in presenza di un dato ponderale rilevante, considerato che il quantitativo di sostanza stupefacente trasportata a bordo dell'autoveicoloaveva un peso complessivo di chilogrammi 6,213 e che la polizia aveva accertato contenere un principio attivo pari a quello sopraindicato, sufficiente per il confezionamento oltre 3505 dosi medie; i giudici territoriali, peraltro, non si sono limitati a valorizzare il solo dato ponderale ma anche la condotta degli imputati che, sorpresi in un'area di sosta dell'autostrada, alla vista della volante della polizia, avevano tentato l'immediata fuga con una brusca manovra dirigendosi verso l'uscita del parcheggio e venendo bloccati dall'autovettura della polizia che li identificava, accertando che soltanto uno di essi aveva i documenti d'identità e un permesso di soggiorno, mentre gli altri non fornivano documenti e risultavano essere irregolari sul territorio nazionale; la sentenza dà atto che all'interno del portabagagli dell'autovettura erano stati rinvenuti tre sacchi di colore nero contenente lo stupefacente e, sul sedile posteriore, all'interno di una busta, era stato recuperato un altro involucro in cellophane contenente grammi 7,5 della stessa sostanza; la sentenza dà inoltre atto come, all'udienza di convalida dell'arresto, nessuno degli imputati aveva rilasciato giustificazioni dotate di un minimo di verosimiglianza e, anzi, tra di loro assolutamente contraddittorie, di cui viene riportata una sintesi;

è dunque proprio alla luce della valutazione complessiva di tali elementi che la Corte di appello ha escluso il giudizio di minima offensività, non soltanto per il contenuto certamente consistente dello stupefacente trasportato, ma anche per la condotta descritta e per il comportamento degli imputati che non hanno manifestato alcuna collaborazione, evidentemente preoccupati di non compromettere rapporti illeciti con gli altri soggetti coinvolti, quali i fornitori ed eventuali acquirenti; ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze dei ricorrenti si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.

Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 - dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745;

Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552);ritenuto, quanto infine alla valorizzazione della sentenza delle Sez. 6, n. 45061/2022, che la stessa è stata superata dalla più recente giurisprudenza che ha ribadito come la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Rv. 284319 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il congiunto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;

P.Q.MP.Q.M