Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11426/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as plea bargain sentencing lacks grounds for acquittal violation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11426/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Marianna Tornatore's appeal inadmissible for failing to meet statutory requirements for challenging plea bargain sentencing. She argued the trial judge omitted reasoning regarding potential acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that such appeals are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general violations of law regarding acquittal possibilities.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, cassation appeals against sentencing judgments are inadmissible if based solely on the alleged failure to verify statutory acquittal grounds, as the law restricts review to specific enumerated defects.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain sentencing acquittal grounds cassation inadmissibility Criminal Procedure Code statutory limitations motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORNATORE MARIANNA nato a NAPOLI il 30/07/2001 avverso la sentenza del 25/09/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;R.G. 35503_25 rilevato che, con un unico motivo, Marianna Tornatore ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione agli articoli 125 comma 3 e 129 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione, in quanto il giudicante avrebbe completamente omesso di motivare sul mancato proscioglimento per talune delle cause previste dall'articolo 129 citato; ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che infatti, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che, in tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11426 -26ANDREA GENTILI - Presidente - Ord. n. sez. 3361/2026 EMANUELA GAI CC - 27/02/2026 ALESSIO SCARCELLA - Relatore - R.G.N. 35503/2025 LORENZO ANTONIO BUCCA MASSIMO BATTISTINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

TORNATORE MARIANNA nato a NAPOLI il 30/07/2001 avverso la sentenza del 25/09/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;R.G. 35503_25 rilevato che, con un unico motivo, Marianna Tornatore ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione agli articoli 125 comma 3 e 129 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione, in quanto il giudicante avrebbe completamente omesso di motivare sul mancato proscioglimento per talune delle cause previste dall'articolo 129 citato; ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che infatti, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che, in tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.MP.Q.M