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Ordinanza — n. 11422/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on attempted fraud, ruling appellate court correctly requalified facts without violating legal principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11422/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the requalification of the crime from attempted fraud to attempted fraud in commercial exercise. The appellant argued that the lower court failed to specify concrete acts constituting the attempt and lacked sufficient evidence regarding the appellant's ownership of the website. The court held that the appellate judges correctly evaluated the evidence and that the appellant's complaints merely represented a disagreement with the factual reconstruction, which is not reviewable in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 521 c.p.p.; Art. 56, 515 c.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own assessment of facts for that of the appellate court; appeals based on disagreement with the factual reconstruction or the evaluation of evidence are inadmissible.

Parole chiave

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attempted fraud commercial exercise inadmissible appeal factual reconstruction cassation review evidence evaluation legal requalification false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 521 c.p.p.
il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 521, cod.
Art. 56 c.p.
Art. 515 c.p.
articolo 517 cod. pen
(in sintesi sostenendo che il giudice, escludendo correttamente la configurabilità del reato di cui all'articolo 517 cod. pen., non avrebbe dovuto operare una riqualificazione giuridica del fatto nella diversa ipotesi di tentata frode nell'esercizio del commercio ai sensi degli articoli 56 e 515 cod.
articolo 515 cod. pen
pen., in quanto nella diversa prospettiva dell'articolo 515 cod. pen.
articolo 521 cod.proc. pen
il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 521, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 - Lembo
Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - Moro
Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010 - Casucci
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA NICOLA nato a DOMODOSSOLA il 07/06/1976 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;R.G. 35207_25 rilevato che, con tre diversi motivi, Nicola Bevilacqua ha dedotto:

1) il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 521, cod. proc. pen. (in sintesi sostenendo che il giudice, escludendo correttamente la configurabilità del reato di cui all'articolo 517 cod. pen., non avrebbe dovuto operare una riqualificazione giuridica del fatto nella diversa ipotesi di tentata frode nell'esercizio del commercio ai sensi degli articoli 56 e 515 cod. pen., in quanto ciò avrebbe determinato una violazione del principio della necessaria correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza che definisce il giudizio, tenuto conto che il fatto riqualificato è diverso da quello descritto nel decreto penale, sicché si imponeva nel caso di specie la trasmissione degli atti al pubblico ministero, conseguendone la nullità della sentenza impugnata; in ogni caso la condanna sarebbe priva di adeguato supporto probatorio è fondata sull'erronea applicazione dell'articolo 515 cod. pen. nella forma tentata, come esposto nei successivi motivi di ricorso);

2) il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 515, cod. pen. (in sintesi si censura la sentenza impugnata non avendo specificato né accertato quale sia il concretizzarsi degli atti diretti in modo non equivoco alla commissione del reato così come riqualificato; i giudici d'appello avrebbero ritenuto configurata l'ipotesi del tentativo, come già il Gip in primo grado, senza indicare quali sarebbero stati gli atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione del reato ipotizzato; nella sentenza impugnata si farebbe riferimento al sito Internet www.skudoclima.conn, ma oltre alla mancata indicazione di prova circa la titolarità in capo al ricorrente del sito in questione, non risulterebbe dimostrata la circostanza che tale sito fosse strutturato in modo da consentire la vendita online dell'omonimo prodotto; sarebbe stato altresì necessario accertare che il sito fosse concretamente e realisticamente idoneo a completare una procedura di acquisto, ma di ciò non vi è nulla in sentenza; quanto sopra sarebbe, del resto, frutto dell'originaria contestazione dell'articolo 517 cod. pen., in quanto nella diversa prospettiva dell'articolo 515 cod. pen. si sarebbe dovuta verificare la reale possibilità di effettuare e finalizzare l'acquisto del prodotto in questione per ritenere dimostrata l'attitudine del sito richiamato a divenire strumento atto alla commissione del reato contestato, anche nella forma del tentativo; l'unico argomento di prova idoneo sarebbe stato l'accertamento dell'esistenza della merce in contestazione all'interno di un deposito o di un magazzino facente capo alla società del ricorrente, pronta ad essere commercializzata; ove ciò fosse avvenuto, avrebbe potuto determinare anche l'opportuno sequestro della merce volto alla frverifica dell'assenza delle caratteristiche attribuite al prodotto, ma di ciò non vi è traccia in sentenza);

3) il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (in sintesi si sostiene che gli argomenti posti a fondamento della condanna, non solo sarebbero giuridicamente inadeguati a sostenerla, ma farebbero leva su circostanze di fatto di non univoca interpretazione e, dunque, tali da considerarsi come insufficienti o contraddittori; il ricorrente avrebbe fornito una versione dei fatti assolutamente plausibile e allineata agli elementi di prova acquisiti, di talché la ricostruzione del Gip, condivisa dalla Corte d'appello, non sarebbe la solita ipotizzabile; quanto sopra avrebbe dovuto giustificare l'assoluzione con formula dubitativa); letta l'istanza di trattazione del ricorso in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, nelle forme previste dall'art. 127, cod. proc. pen., istanza telematicamente depositata in data 30 gennaio 2026: ritenuto, preliminarmente, che l'art.611 cod. proc. pen. non trova applicazione in tutti i casi nei quali, per l'accertata inammissibilità del ricorso, si fa lugo alla procedura prevista dall'art. 610, cod. proc. pen., norma che prevede espressamente al comma 1 che "si applica il comma 1 dell'art. 611", in base al quale la corte provvede in camera di consiglio senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori, non trovando dunque applicazione l'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen., come erroneamente sostenuto dal difensore; letta la memoria di replica del difensore, pervenuta in data 23/02/2026, con cui si insta per l'ammissibilità del ricorso e la fissazione dello stesso presso la sezione competente; ritenuto che i tre motivi di ricorso proposti dalla difesa - pur valutata la memoria depositata in limine litis - sono inammissibili perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando inoltre, in particolare il secondo motivo, una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 6/9 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte);quanto al motivo sub 1), la Corte d'appello dà atto di come la violazione del principio della correlazione tra imputazione sentenza andava qualificata come inammissibile non avendo sviluppato nell'atto d'appello la difesa il proprio ragionamento, senza chiarire i motivi per i quali il giudice avrebbe travalicato i limiti dell'articolo 521 cod.proc. pen., apparendo invece ai giudici territoriali giuridicamente corretta l'operazione compiuta dal tribunale, essendosi quest'ultimo limitato a dare una definizione giuridica diversa e meno grave al medesimo fatto, adeguatamente descritto nel capo di imputazione; trattasi di motivazione del tutto corretta e conforme all'orientamento giurisprudenziale, che elide qualsiasi dubbio sulla dinamica dei fatti ed esclude la violazione dell'invocata disposizione dell'art. 521, cod. proc. pen., alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione di tale principio in un caso nel quale l'imputato era stato condannato per avere fornito la base logistica in un tentativo di rapina ai danni di un istituto di vigilanza, a fronte della contestata partecipazione attiva all'azione predatoria, sul rilievo che già in fase cautelare e poi in sede di giudizio abbreviato il predetto avesse avuto piena conoscenza delle risultanze probatorie, da cui emergevano in maniera chiara e circostanziata le effettive modalità della partecipazione concorsuale:

Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Saracino, Rv. 284713 - 02); quanto al profilo sub 2), poi, la Corte d'appello chiarisce segnatamente alle pagg. 7/8 che la materialità del fatto emergeva dalla querela in atti, cui erano allegate le stampe dei siti web che includono l'abbinamento tra le certificazioni rilasciate dalla CMR SNC ed i prodotti skudoklima, circostanza confermata dal teste Provoli che, proprio visitando il sito web, aveva potuto verificare l'incompatibilità tra i prodotti posti in vendita, dei rasanti per l'edilizia, e le certificazioni riferite ad alcuni prodotti sottovuoto; in ordine la riferibilità del fatto all'imputato, i giudici d'appello sottolineano come l'inferenza operata dal primo giudice apparisse del tutto corretta in quanto le schede tecniche erano state rilasciate all'imputato, e segnatamente alla Ecologicamente Group S.r.l. a lui facente capo, e dall'imputato, tramite la Technicae Progressum S.r.l., erano stati fabbricati prodotti skudoklima, sicché, in base a tale inferenza logica, responsabile dell'abbinamento non poteva 9L-5che essere l'imputato, cui erano riconducibili sia le schede tecniche che i prodotti illecitamente abbinati; i giudici d'appello, ancora una volta con motivazione non manifestamente illogica, osservano come tale conclusione restasse ferma anche volendo dar credito alla riconducibilità del sito skudoklima.com all'altra società indicata dall'imputato, cioè la Luca Mercury Communication, ciò in quanto, si legge in sentenza, solo l'imputato si trovava nella posizione di comporre l'abbinamento in questione; tale ragionamento, ritenuto dai giudici d'appello, in maniera corretta, del tutto condivisibile, aveva reso per la Corte d'appello irrilevante la questione su chi fosse gravato dell'onere della prova in ordine alla riconducibilità o meno del sito scudoclima.com alla Technicae Progressum S.r.l., poiché, si legge in sentenza, anche se davvero tale sito fosse riferibile ad altra società che si occupava della commercializzazione dei prodotti, secondo l'assunto difensivo, la responsabilità dell'imputato emergerebbe comunque dal suo coinvolgimento sia nei rapporti di prova che nella fabbricazione dei prodotti; nell'esaminare comunque l'eccezione difensiva, si osserva in sentenza come non gravi sull'imputato alcun onere probatorio ma solo di allegazione, che implica comunque la necessità di prospettare un fatto in modo preciso e riscontrabile, onere probatorio nella specie non assolto essendosi l'imputato limitato ad indicare un fatto, ossia la commercializzazione ad opera della Luca Communication S.r.l., senza tuttavia descrivere la predetta società o indicarne l'amministratore; nemmeno risponderebbe a realtà, si legge in sentenza, la circostanza che il teste Provoli fosse stato elevato a consulente tecnico, essendosi egli semplicemente limitato a riferire quanto a sua conoscenza con particolare riferimento al sito web in cui venivano proposti in vendita i prodotti skudoklima con abbinate delle schede tecniche incompatibili con le schede tecniche di un rasante, talché la circostanza che egli fosse anche un ingegnere e potesse esprimersi con particolare competenza, era stata già sottolineata dal giudice che aveva condivisibilmente prestato particolare credito a tali dichiarazioni; quanto poi all'asserita qualificazione del fatto nei termini del tentativo di cui all'articolo 515 cod. pen., vale quando quanto evidenziato a pagina 10 della sentenza impugnata in cui, richiamando quanto sinora esposto, i giudici d'appello sottolineano come la pubblicazione sul sito skudoklima.com di beni destinati alla vendita con schede tecniche riferibili ad altri prodotti rende sicuramente integrato l'illecito penale di cui sopra, né vi sarebbero peraltro elementi per ritenere che i prodotti skudoklima descritti sul sito fossero in realtà inesistenti, circostanza peraltro meramente prospettata nell'atto d'appello ma neppure confermata dall'imputato che aveva, anzi, chiarito di aver prodotto gli oggetti in questione; ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sullavalutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.

Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 - dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745;

Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552); quanto, infine, al profilo sub 3), si tratta di censura del tutto generica, atteso che l'affermazione secondo cui gli elementi acquisiti non avrebbero consentito di pervenire a giudizio di condanna, ma al più ad un'assoluzione con formula dubitativa, si espone al giudizio di inammissibilità per aspecificità; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 422- 26 Composta da: 1 1ANDREA GENTILI - Presidente - Ord. n. sez. 3349/2026 EMANUELA GAI CC - 27/02/2026 ALESSIO SCARCELLA - Relatore - R.G.N. 35207/2025 LORENZO ANTONIO BUCCA MASSIMO BATTISTINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA NICOLA nato a DOMODOSSOLA il 07/06/1976 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;R.G. 35207_25 rilevato che, con tre diversi motivi, Nicola Bevilacqua ha dedotto:

1) il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 521, cod. proc. pen. (in sintesi sostenendo che il giudice, escludendo correttamente la configurabilità del reato di cui all'articolo 517 cod. pen., non avrebbe dovuto operare una riqualificazione giuridica del fatto nella diversa ipotesi di tentata frode nell'esercizio del commercio ai sensi degli articoli 56 e 515 cod. pen., in quanto ciò avrebbe determinato una violazione del principio della necessaria correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza che definisce il giudizio, tenuto conto che il fatto riqualificato è diverso da quello descritto nel decreto penale, sicché si imponeva nel caso di specie la trasmissione degli atti al pubblico ministero, conseguendone la nullità della sentenza impugnata; in ogni caso la condanna sarebbe priva di adeguato supporto probatorio è fondata sull'erronea applicazione dell'articolo 515 cod. pen. nella forma tentata, come esposto nei successivi motivi di ricorso);

2) il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 515, cod. pen. (in sintesi si censura la sentenza impugnata non avendo specificato né accertato quale sia il concretizzarsi degli atti diretti in modo non equivoco alla commissione del reato così come riqualificato; i giudici d'appello avrebbero ritenuto configurata l'ipotesi del tentativo, come già il Gip in primo grado, senza indicare quali sarebbero stati gli atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione del reato ipotizzato; nella sentenza impugnata si farebbe riferimento al sito Internet www.skudoclima.conn, ma oltre alla mancata indicazione di prova circa la titolarità in capo al ricorrente del sito in questione, non risulterebbe dimostrata la circostanza che tale sito fosse strutturato in modo da consentire la vendita online dell'omonimo prodotto; sarebbe stato altresì necessario accertare che il sito fosse concretamente e realisticamente idoneo a completare una procedura di acquisto, ma di ciò non vi è nulla in sentenza; quanto sopra sarebbe, del resto, frutto dell'originaria contestazione dell'articolo 517 cod. pen., in quanto nella diversa prospettiva dell'articolo 515 cod. pen. si sarebbe dovuta verificare la reale possibilità di effettuare e finalizzare l'acquisto del prodotto in questione per ritenere dimostrata l'attitudine del sito richiamato a divenire strumento atto alla commissione del reato contestato, anche nella forma del tentativo; l'unico argomento di prova idoneo sarebbe stato l'accertamento dell'esistenza della merce in contestazione all'interno di un deposito o di un magazzino facente capo alla società del ricorrente, pronta ad essere commercializzata; ove ciò fosse avvenuto, avrebbe potuto determinare anche l'opportuno sequestro della merce volto alla frverifica dell'assenza delle caratteristiche attribuite al prodotto, ma di ciò non vi è traccia in sentenza);

3) il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (in sintesi si sostiene che gli argomenti posti a fondamento della condanna, non solo sarebbero giuridicamente inadeguati a sostenerla, ma farebbero leva su circostanze di fatto di non univoca interpretazione e, dunque, tali da considerarsi come insufficienti o contraddittori; il ricorrente avrebbe fornito una versione dei fatti assolutamente plausibile e allineata agli elementi di prova acquisiti, di talché la ricostruzione del Gip, condivisa dalla Corte d'appello, non sarebbe la solita ipotizzabile; quanto sopra avrebbe dovuto giustificare l'assoluzione con formula dubitativa); letta l'istanza di trattazione del ricorso in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, nelle forme previste dall'art. 127, cod. proc. pen., istanza telematicamente depositata in data 30 gennaio 2026: ritenuto, preliminarmente, che l'art.611 cod. proc. pen. non trova applicazione in tutti i casi nei quali, per l'accertata inammissibilità del ricorso, si fa lugo alla procedura prevista dall'art. 610, cod. proc. pen., norma che prevede espressamente al comma 1 che "si applica il comma 1 dell'art. 611", in base al quale la corte provvede in camera di consiglio senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori, non trovando dunque applicazione l'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen., come erroneamente sostenuto dal difensore; letta la memoria di replica del difensore, pervenuta in data 23/02/2026, con cui si insta per l'ammissibilità del ricorso e la fissazione dello stesso presso la sezione competente; ritenuto che i tre motivi di ricorso proposti dalla difesa - pur valutata la memoria depositata in limine litis - sono inammissibili perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando inoltre, in particolare il secondo motivo, una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 6/9 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte);quanto al motivo sub 1), la Corte d'appello dà atto di come la violazione del principio della correlazione tra imputazione sentenza andava qualificata come inammissibile non avendo sviluppato nell'atto d'appello la difesa il proprio ragionamento, senza chiarire i motivi per i quali il giudice avrebbe travalicato i limiti dell'articolo 521 cod.proc. pen., apparendo invece ai giudici territoriali giuridicamente corretta l'operazione compiuta dal tribunale, essendosi quest'ultimo limitato a dare una definizione giuridica diversa e meno grave al medesimo fatto, adeguatamente descritto nel capo di imputazione; trattasi di motivazione del tutto corretta e conforme all'orientamento giurisprudenziale, che elide qualsiasi dubbio sulla dinamica dei fatti ed esclude la violazione dell'invocata disposizione dell'art. 521, cod. proc. pen., alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione di tale principio in un caso nel quale l'imputato era stato condannato per avere fornito la base logistica in un tentativo di rapina ai danni di un istituto di vigilanza, a fronte della contestata partecipazione attiva all'azione predatoria, sul rilievo che già in fase cautelare e poi in sede di giudizio abbreviato il predetto avesse avuto piena conoscenza delle risultanze probatorie, da cui emergevano in maniera chiara e circostanziata le effettive modalità della partecipazione concorsuale:

Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Saracino, Rv. 284713 - 02); quanto al profilo sub 2), poi, la Corte d'appello chiarisce segnatamente alle pagg. 7/8 che la materialità del fatto emergeva dalla querela in atti, cui erano allegate le stampe dei siti web che includono l'abbinamento tra le certificazioni rilasciate dalla CMR SNC ed i prodotti skudoklima, circostanza confermata dal teste Provoli che, proprio visitando il sito web, aveva potuto verificare l'incompatibilità tra i prodotti posti in vendita, dei rasanti per l'edilizia, e le certificazioni riferite ad alcuni prodotti sottovuoto; in ordine la riferibilità del fatto all'imputato, i giudici d'appello sottolineano come l'inferenza operata dal primo giudice apparisse del tutto corretta in quanto le schede tecniche erano state rilasciate all'imputato, e segnatamente alla Ecologicamente Group S.r.l. a lui facente capo, e dall'imputato, tramite la Technicae Progressum S.r.l., erano stati fabbricati prodotti skudoklima, sicché, in base a tale inferenza logica, responsabile dell'abbinamento non poteva 9L-5che essere l'imputato, cui erano riconducibili sia le schede tecniche che i prodotti illecitamente abbinati; i giudici d'appello, ancora una volta con motivazione non manifestamente illogica, osservano come tale conclusione restasse ferma anche volendo dar credito alla riconducibilità del sito skudoklima.com all'altra società indicata dall'imputato, cioè la Luca Mercury Communication, ciò in quanto, si legge in sentenza, solo l'imputato si trovava nella posizione di comporre l'abbinamento in questione; tale ragionamento, ritenuto dai giudici d'appello, in maniera corretta, del tutto condivisibile, aveva reso per la Corte d'appello irrilevante la questione su chi fosse gravato dell'onere della prova in ordine alla riconducibilità o meno del sito scudoclima.com alla Technicae Progressum S.r.l., poiché, si legge in sentenza, anche se davvero tale sito fosse riferibile ad altra società che si occupava della commercializzazione dei prodotti, secondo l'assunto difensivo, la responsabilità dell'imputato emergerebbe comunque dal suo coinvolgimento sia nei rapporti di prova che nella fabbricazione dei prodotti; nell'esaminare comunque l'eccezione difensiva, si osserva in sentenza come non gravi sull'imputato alcun onere probatorio ma solo di allegazione, che implica comunque la necessità di prospettare un fatto in modo preciso e riscontrabile, onere probatorio nella specie non assolto essendosi l'imputato limitato ad indicare un fatto, ossia la commercializzazione ad opera della Luca Communication S.r.l., senza tuttavia descrivere la predetta società o indicarne l'amministratore; nemmeno risponderebbe a realtà, si legge in sentenza, la circostanza che il teste Provoli fosse stato elevato a consulente tecnico, essendosi egli semplicemente limitato a riferire quanto a sua conoscenza con particolare riferimento al sito web in cui venivano proposti in vendita i prodotti skudoklima con abbinate delle schede tecniche incompatibili con le schede tecniche di un rasante, talché la circostanza che egli fosse anche un ingegnere e potesse esprimersi con particolare competenza, era stata già sottolineata dal giudice che aveva condivisibilmente prestato particolare credito a tali dichiarazioni; quanto poi all'asserita qualificazione del fatto nei termini del tentativo di cui all'articolo 515 cod. pen., vale quando quanto evidenziato a pagina 10 della sentenza impugnata in cui, richiamando quanto sinora esposto, i giudici d'appello sottolineano come la pubblicazione sul sito skudoklima.com di beni destinati alla vendita con schede tecniche riferibili ad altri prodotti rende sicuramente integrato l'illecito penale di cui sopra, né vi sarebbero peraltro elementi per ritenere che i prodotti skudoklima descritti sul sito fossero in realtà inesistenti, circostanza peraltro meramente prospettata nell'atto d'appello ma neppure confermata dall'imputato che aveva, anzi, chiarito di aver prodotto gli oggetti in questione; ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sullavalutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.

Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 - dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745;

Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552); quanto, infine, al profilo sub 3), si tratta di censura del tutto generica, atteso che l'affermazione secondo cui gli elementi acquisiti non avrebbero consentito di pervenire a giudizio di condanna, ma al più ad un'assoluzione con formula dubitativa, si espone al giudizio di inammissibilità per aspecificità; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;

P.Q.MP.Q.M