Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11421/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming violation of correlation principle between indictment and verdict.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11421/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the defense's arguments regarding the correlation principle were already fully examined and rejected with correct reasoning in the lower court. The court noted that the substance was found on the defendant's person during a personal search after a visit, which the lower court correctly identified as evidence of possession rather than a discrepancy. Consequently, the court found no specific critical flaws in the lower court's arguments to warrant reopening the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 521, cod. proc. pen.; The violation of the correlation principle between indictment and verdict is only found when the facts found in the decision are heterogeneous relative to the charged facts or when the indictment does not allow the elements of the crime found to be derived inductively from the evidence known to the accused.

Parole chiave

Generato dall'IA
correlation principle indictment and verdict inadmissible appeal drug possession personal search Corte di Cassazione procedural violation dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 521, cod. proc. pen.
34616_25 rilevato che, con un unico motivo, Samuele Corradi ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 521, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Saracino
Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Saracino, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADI SAMUELE nato a FIDENZA il 24/02/1988 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELIA;R.G. 34616_25 rilevato che, con un unico motivo, Samuele Corradi ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 521, cod. proc. pen. e quello di insufficienza e contraddittorietà della motivazione (dolendosi, in particolare, della violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza, in quanto mentre dalla sentenza risulta che la sostanza stupefacente sarebbe stata rinvenuta all'interno degli slip dell'imputato all'esito di una perquisizione personale effettuata al termine del colloquio intrattenuto fra lo stesso e i familiari, dal capo di imputazione emergerebbe invece che la sostanza stupefacente sarebbe stata rinvenuta all'interno della cella occupata dal detenuto); ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, Prospettando inoltre enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (si v., in particolare, le considerazioni espresse al § 3 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali l'identica eccezione difensiva, replicata senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità andava respinta; in particolare, si dà atto che dalla relazione di servizio redatta dalla polizia penitenziaria del carcere di Orvieto era emerso, come affermato in sentenza, che la sostanza era stata rinvenuta sulla persona dell'imputato, e precisamente all'interno degli slip, all'esito di una perquisizione personale effettuata al termine del colloquio intrattenuto tra il detenuto ed i familiari che gli avevano fatto visita; si afferma del tutto correttamente in sentenza, come tale circostanza non solo non ingenerava dubbi sulla condotta contestata, ma dimostrava ancora più certamente l'appartenenza della sostanza al prevenuto che, con tutta evidenza, l'aveva ricevuta in consegna dai suoi visitatori); quanto sopra elide qualsiasi dubbio sulla dinamica dei fatti ed esclude la violazione dell'invocato principio, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione di tale principio in un caso nel 4quale l'imputato era stato condannato per avere fornito la base logistica in un tentativo di rapina ai danni di un istituto di vigilanza, a fronte della contestata partecipazione attiva all'azione predatoria, sul rilievo che già in fase cautelare e poi in sede di giudizio abbreviato il predetto avesse avuto piena conoscenza delle risultanze probatorie, da cui emergevano in maniera chiara e circostanziata le effettive modalità della partecipazione concorsuale:

Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Saracino, Rv. 284713 - 02); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALEComposta da: 11421 - 26 ANDREA GENTILI - Presidente - Ord. n. sez. 3345/2026 EMANUELA GAI CC - 27/02/2026 ALESSIO SCARCELLA - Relatore - R.G.N. 34616/2025 LORENZO ANTONIO BUCCA MASSIMO BATTISTINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

CORRADI SAMUELE nato a FIDENZA il 24/02/1988 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELIA;R.G. 34616_25 rilevato che, con un unico motivo, Samuele Corradi ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 521, cod. proc. pen. e quello di insufficienza e contraddittorietà della motivazione (dolendosi, in particolare, della violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza, in quanto mentre dalla sentenza risulta che la sostanza stupefacente sarebbe stata rinvenuta all'interno degli slip dell'imputato all'esito di una perquisizione personale effettuata al termine del colloquio intrattenuto fra lo stesso e i familiari, dal capo di imputazione emergerebbe invece che la sostanza stupefacente sarebbe stata rinvenuta all'interno della cella occupata dal detenuto); ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, Prospettando inoltre enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (si v., in particolare, le considerazioni espresse al § 3 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali l'identica eccezione difensiva, replicata senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità andava respinta; in particolare, si dà atto che dalla relazione di servizio redatta dalla polizia penitenziaria del carcere di Orvieto era emerso, come affermato in sentenza, che la sostanza era stata rinvenuta sulla persona dell'imputato, e precisamente all'interno degli slip, all'esito di una perquisizione personale effettuata al termine del colloquio intrattenuto tra il detenuto ed i familiari che gli avevano fatto visita; si afferma del tutto correttamente in sentenza, come tale circostanza non solo non ingenerava dubbi sulla condotta contestata, ma dimostrava ancora più certamente l'appartenenza della sostanza al prevenuto che, con tutta evidenza, l'aveva ricevuta in consegna dai suoi visitatori); quanto sopra elide qualsiasi dubbio sulla dinamica dei fatti ed esclude la violazione dell'invocato principio, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione di tale principio in un caso nel 4quale l'imputato era stato condannato per avere fornito la base logistica in un tentativo di rapina ai danni di un istituto di vigilanza, a fronte della contestata partecipazione attiva all'azione predatoria, sul rilievo che già in fase cautelare e poi in sede di giudizio abbreviato il predetto avesse avuto piena conoscenza delle risultanze probatorie, da cui emergevano in maniera chiara e circostanziata le effettive modalità della partecipazione concorsuale:

Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Saracino, Rv. 284713 - 02); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.MP.Q.M