Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the new law excludes defects of reasoning from review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Francesco Cantinee inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a Palermo court judgment based on alleged defects in the reasoning, but the new statutory provision strictly limits admissible grounds to specific legal violations like incorrect qualification of facts or illegal sentencing. The court ruled that since the appellant's complaint concerned the quality of the reasoning rather than a listed statutory violation, no legal control was permitted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: The new legislative provision derogating from general appeal rules restricts admissibility to specific statutory violations, excluding defects of reasoning from judicial review.
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENTINEO FRANCESCO nato a PALERMO il 15/09/1984 avverso la sentenza del 03/04/2025 del TRIBUNALE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 136/ RG 27889
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Cantine° avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 444 cod. proc. pen.; ritenuto che la nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza e non anche, come nella specie, al vizio di motivazione; rilevato che nel caso in esame non ricorre nessuna delle ipotesi previste; ritenuto che il ricorso è inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11419 - 26 MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1972/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27889/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENTINEO FRANCESCO nato a PALERMO il 15/09/1984 avverso la sentenza del 03/04/2025 del TRIBUNALE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 136/ RG 27889
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Cantine° avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 444 cod. proc. pen.; ritenuto che la nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza e non anche, come nella specie, al vizio di motivazione; rilevato che nel caso in esame non ricorre nessuna delle ipotesi previste; ritenuto che il ricorso è inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M