Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating issues already fully examined by lower courts on drug trafficking.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Alfredo Calabrò's appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already thoroughly examined by the Court of Appeal. The lower court had specifically justified the conviction by noting the defendant lacked sales authorization and possessed cannabis with THC levels exceeding legal limits for free sale. The Court rejected the alternative facts proposed by the defense, ruling that the lower court's evaluation was complete, non-arbitrary, and consistent with established jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.; Art. 360, comma 1, n. 6 c.p.: An appeal is inadmissible if it is entirely reiterative of the same issues already examined by the lower courts based on arguments against which the defense offers only a generic comparison.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRO ALFREDO nato a CATANZARO il 06/03/1983 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 130/27803
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Alfredo Calabrò impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; Visto il provvedimento, letti gli atti e le memorie presentate nell'interesse di Calabrò Osserva Il ricorso- che poggia su due motivi con cui si contesta in primo luogo l' an della responsabilità e in subordine la mancata derubricazione nella ipotesi del comma 5 dell'art. 73 cit. e/o il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen. - è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni che i Giudici di merito hanno congruamente e correttamente esaminato sulla base di argomentazioni rispetto alle quali la difesa oppone solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica e adeguata motivazione sulle ragioni per le quali l'imputato aveva destinato all'attività di spaccio la cannabis sativa rinvenuta in suo possesso, segnalando nello specifico che:
a) non era munito di alcuna autorizzazione che lo abilitasse alla vendita della cannabis;
b) la cannabis caduta in sequestro presentava un THC superiore a quello previsto dalla legge per la libera vendita ( pag. 2). Il numero delle dosi ricavabili nonché la circostanza che l'imputato utilizzasse un canale lecito per immettere sul mercato sostanza stupefacente dotata di capacità drogante sono stati poi congruamente valutati come ragioni ostative alla richiesta derubricazione e/o riconoscimento della causa di non punibilità. Il riferimento alla questione pendente innanzi alla Corte di Giustizia europea non è pertinente rispetto al caso in esame posto che, stando alla ricostruzione operata nelle conformi sentenze di merito, l'imputato vendeva anche sostanza del tipo marjuana che sulla base delle analisi chimiche effettuate presentava un THC superiore a quello previsto e quindi era dotata di efficacia drogante Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede, in cui sono proposti elementi di fatto alternativi.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11417 - 26 MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1966/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27803/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRO ALFREDO nato a CATANZARO il 06/03/1983 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 130/27803
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Alfredo Calabrò impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; Visto il provvedimento, letti gli atti e le memorie presentate nell'interesse di Calabrò Osserva Il ricorso- che poggia su due motivi con cui si contesta in primo luogo l' an della responsabilità e in subordine la mancata derubricazione nella ipotesi del comma 5 dell'art. 73 cit. e/o il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen. - è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni che i Giudici di merito hanno congruamente e correttamente esaminato sulla base di argomentazioni rispetto alle quali la difesa oppone solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica e adeguata motivazione sulle ragioni per le quali l'imputato aveva destinato all'attività di spaccio la cannabis sativa rinvenuta in suo possesso, segnalando nello specifico che:
a) non era munito di alcuna autorizzazione che lo abilitasse alla vendita della cannabis;
b) la cannabis caduta in sequestro presentava un THC superiore a quello previsto dalla legge per la libera vendita ( pag. 2). Il numero delle dosi ricavabili nonché la circostanza che l'imputato utilizzasse un canale lecito per immettere sul mercato sostanza stupefacente dotata di capacità drogante sono stati poi congruamente valutati come ragioni ostative alla richiesta derubricazione e/o riconoscimento della causa di non punibilità. Il riferimento alla questione pendente innanzi alla Corte di Giustizia europea non è pertinente rispetto al caso in esame posto che, stando alla ricostruzione operata nelle conformi sentenze di merito, l'imputato vendeva anche sostanza del tipo marjuana che sulla base delle analisi chimiche effettuate presentava un THC superiore a quello previsto e quindi era dotata di efficacia drogante Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede, in cui sono proposti elementi di fatto alternativi.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente Mari ,. !Ian iciello Mas icciarelli r)Fr397. TATA IN 2 R 2026 Fui: AiaP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente Mari ,. !Ian iciello Mas icciarelli r)Fr397. TATA IN 2 R 2026 Fui: Aia