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Ordinanza — n. 11416/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new facts and repetitive arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11416/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Antonio Priolo's appeal against his drug trafficking conviction inadmissible. The court found the lower court's reasoning sufficient, citing specific facts like drug quantity, storage methods, and lack of income to justify the conviction. Consequently, the appeal was rejected because it merely reiterated existing arguments without presenting new elements.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is entirely repetitive of issues already fully argued and decided by the court of appeal, lacking any new factual or legal elements.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeal repetitive arguments lack of new facts Italian criminal procedure imputazione per reati di stupefacenti traffico aggravato di cocaina sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIOLO ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 14/08/1983 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n.121/27755

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Antonipro Priolo impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica e adeguata motivazione sulle ragioni della destinazione dello stupefacente detenuto dal Priolo allo spaccio, valorizzando, in modo non parcellizzato, plurimi elementi, indicati a pag. 1 e 2, come il dato quantitativo, oggettivamente apprezzabile, le modalità della custodia, l'assenza di reddito tale da giustificare l'acquisto a titolo di scorta, la detenzione di strumenti atti alla pesatura. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede, in cui sono proposti elementi di fatto alternativi.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). • REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11416 - 26 Composta da: MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1957/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27755/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIOLO ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 14/08/1983 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n.121/27755

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Antonipro Priolo impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica e adeguata motivazione sulle ragioni della destinazione dello stupefacente detenuto dal Priolo allo spaccio, valorizzando, in modo non parcellizzato, plurimi elementi, indicati a pag. 1 e 2, come il dato quantitativo, oggettivamente apprezzabile, le modalità della custodia, l'assenza di reddito tale da giustificare l'acquisto a titolo di scorta, la detenzione di strumenti atti alla pesatura. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede, in cui sono proposti elementi di fatto alternativi.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.MP.Q.M