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Ordinanza — n. 11415/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on evasion charges due to lack of evidence for minor offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11415/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision was legally sound and free from logical errors. The defendant argued for non-punishment based on a brief, unexplained departure from home detention, which the court found insufficient to qualify as a minor offense. Consequently, the court rejected the request for a different interpretation of the evidence, upholding the original conviction.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the arguments are legally correct but fail to challenge the lower court's reasoning, which was properly motivated by the absence of evidence for a minor offense.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility evasion from home detention minor offense qualification lack of evidence Italian Supreme Court motivi di cassazione ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAT NICOLAE nato il 07/04/1987 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;120/RG 27752

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Rat NiccWe avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile, perché fondato su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità con cui il ricorrente non si confronta, sollecitando semplicemente una diversa e alternativa lettura degli elementi probatori; il rigetto della causa di non punibilità è stata, infatti, congruamente motivata, dandosi atto dell'assenza di elementi utili a qualificare l'offesa di particolare tenuità ; si è infatti rappresentato che l'imputato si era allontanato, di sera, dal luogo degli arresti domiciliari per farvi rientro dopo circa venti minuti a bordo di un motorino, senza che la effettiva causale fosse nota, essendo le giustificazioni rese in parte qua meramente assertive e comunque non verosimili posto che l'imputato usufruiva di un arco di tempo giornaliero per attendere alle esigenze quotidiane (pag. 2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11415 - ?6 Composta da: MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1956/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27752/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAT NICOLAE nato il 07/04/1987 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;120/RG 27752

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Rat NiccWe avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile, perché fondato su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità con cui il ricorrente non si confronta, sollecitando semplicemente una diversa e alternativa lettura degli elementi probatori; il rigetto della causa di non punibilità è stata, infatti, congruamente motivata, dandosi atto dell'assenza di elementi utili a qualificare l'offesa di particolare tenuità ; si è infatti rappresentato che l'imputato si era allontanato, di sera, dal luogo degli arresti domiciliari per farvi rientro dopo circa venti minuti a bordo di un motorino, senza che la effettiva causale fosse nota, essendo le giustificazioni rese in parte qua meramente assertive e comunque non verosimili posto che l'imputato usufruiva di un arco di tempo giornaliero per attendere alle esigenze quotidiane (pag. 2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MP.Q.M