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Ordinanza — n. 11414/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal filed personally by unqualified individual violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11414/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed personally by Daniela Rendina, who lacked the legal qualification to represent herself. The court noted that the Constitutional Court had previously ruled that complex criminal appeals require a qualified lawyer to ensure effective defense rights. Consequently, the appeal was rejected for violating the strict formal requirements for filing such documents.

Regesto Legislator

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Art. 571 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 24 Cost.: The requirement for professional legal assistance in complex criminal appeals is constitutional, rendering appeals filed personally by unqualified individuals inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility unqualified self-representation effective defense rights procedural formalities legal professional qualification diritto a un difensore professioni giudiziarie legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 571 comma 1 cod. proc. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniela Rendina avverso la sentenza in epigrafe; lette le successive memorie con cui la ricorrente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 571 icomma i cod.proc.
Art. 24 Cost.
Art. 613 cod. proc. pen.
24 Cost.); ne consegue, quindi, che la norma - nel precludere alla parte personalmente la presentazione del ricorso - si sottrae alle censure di incostituzionalità; il ricorso è inammissibile perché presentato da soggetto non legittimato, in violazione delle forme di cui all'art. 613 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 24 Cost
art. 613 cod. proc. pen
24 Cost.); ne consegue, quindi, che la norma - nel precludere alla parte personalmente la presentazione del ricorso - si sottrae alle censure di incostituzionalità; il ricorso è inammissibile perché presentato da soggetto non legittimato, in violazione delle forme di cui all'art. 613 cod.
art. 616 cod. proc. pen
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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sent. n 193 del 2017 della Corte costituzionale
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENDINA DANIELA nato a NAPOLI il 23/01/1972 avverso l'ordinanza del 11/12/2024 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;117/ 27722 -

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniela Rendina avverso la sentenza in epigrafe; lette le successive memorie con cui la ricorrente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 571 icomma i cod.proc. pen. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; OSSERVA la questione di legittimità costituzionale dell'art. 571 1 comma 1, cod. proc. pen. è stata già esaminata e decisa dalla Corte costituzionale (sent. n 193 del 2017), nel senso che la complessità tecnica dei motivi di ricorso richiede l'assistenza di un professionista, qualificato ed iscritto in un apposito albo, e ciò al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa (Art. 24 Cost.); ne consegue, quindi, che la norma - nel precludere alla parte personalmente la presentazione del ricorso - si sottrae alle censure di incostituzionalità; il ricorso è inammissibile perché presentato da soggetto non legittimato, in violazione delle forme di cui all'art. 613 cod. proc. pen., essendo stato sottoscritto dalla Rendina personalmente e in qualità di avvocato di sé stessa, non abilitato. all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11414-26MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1953/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27722/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENDINA DANIELA nato a NAPOLI il 23/01/1972 avverso l'ordinanza del 11/12/2024 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;117/ 27722 -

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniela Rendina avverso la sentenza in epigrafe; lette le successive memorie con cui la ricorrente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 571 icomma i cod.proc. pen. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; OSSERVA la questione di legittimità costituzionale dell'art. 571 1 comma 1, cod. proc. pen. è stata già esaminata e decisa dalla Corte costituzionale (sent. n 193 del 2017), nel senso che la complessità tecnica dei motivi di ricorso richiede l'assistenza di un professionista, qualificato ed iscritto in un apposito albo, e ciò al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa (Art. 24 Cost.); ne consegue, quindi, che la norma - nel precludere alla parte personalmente la presentazione del ricorso - si sottrae alle censure di incostituzionalità; il ricorso è inammissibile perché presentato da soggetto non legittimato, in violazione delle forme di cui all'art. 613 cod. proc. pen., essendo stato sottoscritto dalla Rendina personalmente e in qualità di avvocato di sé stessa, non abilitato. all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PreidenteMariella Ianiciello Massimoliki iarelli o tl\I C 26 2026 ft Funu:(1.,P.Q.MIl Consigliere estensore Il PreidenteMariella Ianiciello Massimoliki iarelli o tl\I C 26 2026 ft Funu:(1.,