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Ordinanza — n. 11413/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments regarding drug trafficking conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11413/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Antonio Passalacqua's appeal against his drug trafficking conviction inadmissible. The appellant argued for personal use, reclassification under Article 73, and generic mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of the lower court's detailed reasoning. The decision rests on the principle that appellate courts cannot re-evaluate facts already thoroughly addressed by the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Art. 366 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they merely reiterate issues already fully and congruently argued by the Court of Appeal without presenting new grounds for review.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction inadmissible appeal repetitive arguments Article 73 DPR mitigating circumstances traffico aggravato di cocaina reato grave di stupefacenti recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Antonio Passalacqua impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 2.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA ANTONIO nato a CROTONE il 19/02/1984 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 115/RG 27702

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Antonio Passalacqua impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 2. Il ricorso - affidato a tre motivi, con cui si contesta l'an della responsabilità ( deducendo l'uso personale) , la mancata derubricazione nella ipotesi del quinto comma dell'art. 73 cit. d.P.R., e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva e sugli aumenti per la continuazione- è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alle quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto.

La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione in ordine alle ragioni della sicura destinazione della sostanza stupefacente, rivenuta nella disponibilità dell'imputato, alla cessione a terzi in considerazione dell'elevato quantitativo di cocaina ( grammi 256,96) e hashish ( grammi 696) in sequestro nonché degli strumenti atti al confezionamento delle dosi ( pagg. 1); parimenti ha congruamente motivato circa la esclusione della derubricazione nel quinto comma del citato art. 73 e il trattamento sanzionatorio, segnalando peraltro come le circostanze attenuanti generiche fossero state già concesse in prime cure con regime di equivalenza rispetto alla recidiva.

Trattandosi di recidiva qualificata le circostanze attenuanti generiche non avrebbero potuto essere concesse in regime di prevalenza. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede a fronte di una mera sollecitazione ad una diversa e alternativa lettura del compendio probatorio.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11413-26Composta da: MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1951/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27702/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA ANTONIO nato a CROTONE il 19/02/1984 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 115/RG 27702

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Antonio Passalacqua impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 2. Il ricorso - affidato a tre motivi, con cui si contesta l'an della responsabilità ( deducendo l'uso personale) , la mancata derubricazione nella ipotesi del quinto comma dell'art. 73 cit. d.P.R., e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva e sugli aumenti per la continuazione- è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alle quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto.

La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione in ordine alle ragioni della sicura destinazione della sostanza stupefacente, rivenuta nella disponibilità dell'imputato, alla cessione a terzi in considerazione dell'elevato quantitativo di cocaina ( grammi 256,96) e hashish ( grammi 696) in sequestro nonché degli strumenti atti al confezionamento delle dosi ( pagg. 1); parimenti ha congruamente motivato circa la esclusione della derubricazione nel quinto comma del citato art. 73 e il trattamento sanzionatorio, segnalando peraltro come le circostanze attenuanti generiche fossero state già concesse in prime cure con regime di equivalenza rispetto alla recidiva.

Trattandosi di recidiva qualificata le circostanze attenuanti generiche non avrebbero potuto essere concesse in regime di prevalenza. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede a fronte di una mera sollecitazione ad una diversa e alternativa lettura del compendio probatorio.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.MP.Q.M