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Ordinanza — n. 11412/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and adequate lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11412/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by De Luca, Zhang, and Ji inadmissible. The appellants challenged their conviction for marijuana cultivation with an aggravating circumstance of large quantity, arguing against the lower court's findings. The Court rejected these claims because the appellate court and the investigating judge had already provided specific, non-arbitrary reasoning regarding the facts and the aggravating circumstance, making the appeal merely repetitive.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: Appeals that entirely repeat the same issues already fully argued and decided by the lower courts are inadmissible as they lack new grounds for review.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive grounds adequate reasoning marijuana cultivation aggravating circumstance large quantity Cassazione ordinanza traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 360, n. 5 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE LUCA CARMINE nato a CASTROVILLARI il 09/01/1969 ZHANG JINJIN nato il 21/02/1991 31 CHUNXING nato il 28/03/1967 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;. Iki- n. %0/RG 27690

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Carmine De Luca, Jinjin Zhang, Chunxing Ji impugnano la sentenza in epigrafe indicata che li ha condannati per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 aggravati ex art. 80 cit. d.P.R.

2. Il ricorso - affidato a quattro motivi, con cui si contesta l'an della responsabilità e la configurabilità della circostanza aggravante della ingente quantità- è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello e il Gup ( doppia conforme) hanno fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione in ordine alle ragioni del sicuro coinvolgimento dei tre imputati nell'attività di coltivazione delle piantagioni di marjivana , che avveniva secondo modalità altamente professionali , così come ha congruamente motivato circa la sussistenza della aggravante della ingente quantità ( cfr pagg. 4 e ss.) Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede a fronte di una mera sollecitazione ad una diversa e alternativa lettura del compendio probatorio.

3. All'inammissibilità del ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11412- 26 MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1947/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27690/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE LUCA CARMINE nato a CASTROVILLARI il 09/01/1969 ZHANG JINJIN nato il 21/02/1991 31 CHUNXING nato il 28/03/1967 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;. Iki- n. %0/RG 27690

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Carmine De Luca, Jinjin Zhang, Chunxing Ji impugnano la sentenza in epigrafe indicata che li ha condannati per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 aggravati ex art. 80 cit. d.P.R.

2. Il ricorso - affidato a quattro motivi, con cui si contesta l'an della responsabilità e la configurabilità della circostanza aggravante della ingente quantità- è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello e il Gup ( doppia conforme) hanno fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione in ordine alle ragioni del sicuro coinvolgimento dei tre imputati nell'attività di coltivazione delle piantagioni di marjivana , che avveniva secondo modalità altamente professionali , così come ha congruamente motivato circa la sussistenza della aggravante della ingente quantità ( cfr pagg. 4 e ss.) Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede a fronte di una mera sollecitazione ad una diversa e alternativa lettura del compendio probatorio.

3. All'inammissibilità del ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.MR O26 26 ,/ Futize. Suntis MarzP.Q.MR O26 26 ,/ Futize. Suntis Marz