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Ordinanza — n. 11411/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for evading tax as single material error claim inadmissible in final review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11411/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Alex Bruno inadmissible under Article 616 of the Criminal Procedure Code. The appellant sought to correct a material error regarding his RGNR number, which the court deemed non-deducible at the stage of legal review. Consequently, the single ground for appeal was rejected, and the lower court's judgment on tax evasion stands.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, cod. proc. pen.: A single ground for appeal based on a material error in a document number is inadmissible in the stage of legal review if not raised in the first instance.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Material Error Correction Tax Evasion Delict RGNR Number Error Final Review Stage Single Ground Appeal allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO ALEX nato a CROTONE il 30/10/1994 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;110/RG. 27683

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alex Bruno avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su un unico motivo ( correzione dell'errore materiale del numero di RGNR )non deducibile in sede di legittimità; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11411 -26Composta da: MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1946/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27683/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO ALEX nato a CROTONE il 30/10/1994 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;110/RG. 27683

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alex Bruno avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su un unico motivo ( correzione dell'errore materiale del numero di RGNR )non deducibile in sede di legittimità; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MP.Q.M