Italian Supreme Court dismisses appeal as generic, rejecting request to downgrade drug trafficking charge due to lack of critical analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Matteo Mercurio's appeal inadmissible for being generic and lacking a reasoned critique of the lower court's arguments. The appellant challenged a conviction for drug trafficking under Article 73, Paragraph 4 of the 1990 Drug Trafficking Law, arguing against a specific charge classification. The court rejected this, stating the lower court properly assessed the quantity of drugs and the semi-professional nature of the activity based on available evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990: An appeal is inadmissible if it merely illustrates correct legal principles without providing a reasoned and critical comparison with the arguments presented by the trial judges.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCURIO MATTEO nato a CROTONE il 24/11/1990 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 102/RG 27662
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Matteo Mercurio impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, illustrativo di pur corretti principi di diritto, senza tuttavia un confronto ragionato e critico con le argomentazioni spese dai Giudici di merito, che hanno illustrato, in maniera niente affatto illogica e in linea con i principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, le ragioni ostative alla derubricazione della fattispecie nel comma quinto dell'art. 73 cit. d.P.R. n 309. La sentenza impugnata ha valorizzato non solo l'importante dato quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata al ricorrente, ma anche elementi diversi dimostrativi della "non occasionalità" dell'attività di spaccio e delle "semi professionalità" del ricorrente che aveva la disponibilità di un vecchio casolare adibito a luogo di custodia della sostanza e di strumenti per la preparazione delle dosi ( pag. 1 della sentenza); al cospetto di tale motivazione il ricorrente sollecita una diversa alternativa lettura del compendio probatorio, che non consentito in sede di legittimità, là dove, come nella specie, la valutazione censurata sia fondata su motivazione scevra da vulnus motivazionali e da errori di diritto.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 1 1 4 1 - 2 MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1938/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27662/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCURIO MATTEO nato a CROTONE il 24/11/1990 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 102/RG 27662
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Matteo Mercurio impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, illustrativo di pur corretti principi di diritto, senza tuttavia un confronto ragionato e critico con le argomentazioni spese dai Giudici di merito, che hanno illustrato, in maniera niente affatto illogica e in linea con i principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, le ragioni ostative alla derubricazione della fattispecie nel comma quinto dell'art. 73 cit. d.P.R. n 309. La sentenza impugnata ha valorizzato non solo l'importante dato quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata al ricorrente, ma anche elementi diversi dimostrativi della "non occasionalità" dell'attività di spaccio e delle "semi professionalità" del ricorrente che aveva la disponibilità di un vecchio casolare adibito a luogo di custodia della sostanza e di strumenti per la preparazione delle dosi ( pag. 1 della sentenza); al cospetto di tale motivazione il ricorrente sollecita una diversa alternativa lettura del compendio probatorio, che non consentito in sede di legittimità, là dove, come nella specie, la valutazione censurata sia fondata su motivazione scevra da vulnus motivazionali e da errori di diritto.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M11.1 26 EP,K 2026fi FliriZie; e Swais Alt-i i ziP.Q.M11.1 26 EP,K 2026fi FliriZie; e Swais Alt-i i zi