Italian Supreme Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for procedural non-compliance and lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Francesco Bongiovanni's appeal against his drug trafficking conviction inadmissible. The appellant failed to raise the specific objection regarding the drug's intended sale in the appellate act, and his second argument merely repeated issues already fully addressed by the lower court. Consequently, the appeal was rejected under procedural rules, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 73 d.P.R. n. 309/1990: An appeal is inadmissible if the contested points were not raised in the appellate act or if the arguments are merely reiterative of those already fully examined by the court of appeal.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGIOVANNI FRANCESCO nato a LAMEZIA TERME il 16/01/1973 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 100/RG 27660
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Francesco Bongiovanni impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1.11 primo motivo, con cui si contesta la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta nelle disponibilità del Bongiovanni, non risulta sia stato dedotto con l'atto di appello; peraltro anche nella sentenza impugnata si dà atto che il ricorrente aveva chiesto la derubricazione nel comma quinto dell'art. 73 cit. d.PR. e la concessione delle circostanze attenuanti generiche. È dunque inammissibile ex art. 609 cod. proc. pen. 2.2. Il secondo motivo con cui si censura la sentenza per la omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11409-26 Composta da: MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1936/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27660/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGIOVANNI FRANCESCO nato a LAMEZIA TERME il 16/01/1973 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 100/RG 27660
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Francesco Bongiovanni impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1.11 primo motivo, con cui si contesta la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta nelle disponibilità del Bongiovanni, non risulta sia stato dedotto con l'atto di appello; peraltro anche nella sentenza impugnata si dà atto che il ricorrente aveva chiesto la derubricazione nel comma quinto dell'art. 73 cit. d.PR. e la concessione delle circostanze attenuanti generiche. È dunque inammissibile ex art. 609 cod. proc. pen. 2.2. Il secondo motivo con cui si censura la sentenza per la omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.MP.Q.M