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Ordinanza — n. 11408/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and adequate lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11408/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Amedeo Fortunato Perugini inadmissible because it merely reiterated arguments already fully addressed by the Court of Appeal. The lower court provided specific and adequate reasoning regarding the quantity of drugs, custody methods, and the defendant's behavior to justify the trafficking charge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is entirely repetitive of issues already decided by the court of appeal, which has provided specific and adequate reasoning that is not subject to re-examination.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive grounds adequate reasoning trafficking charge procedural costs imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, comma 1, lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERUGINI AMEDEO FORTUNATO nato a SOVERIA MANNELLI il 13/04/1992 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 97/RG 27650

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Amedeo Fortunato Perugini impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così qualificata la fattispecie ascrittagli.

2. Il ricorso- affidato ad un unico motivo con cui si contesta la destinazione allo spaccio- è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni della destinazione dello stupefacente detenuto dal Perugini allo spaccio, valorizzando, in modo non parcellizzato, plurimi elementi, indicati a pagg. 1 e 2 , come il dato quantitativo, le modalità della custodia, il comportamento tenuto dall' imputato, le circostanze del fatto. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede cui sono proposti elementi di fatto alternativi.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11408 2 6 MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1934/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27650/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERUGINI AMEDEO FORTUNATO nato a SOVERIA MANNELLI il 13/04/1992 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 97/RG 27650

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Amedeo Fortunato Perugini impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così qualificata la fattispecie ascrittagli.

2. Il ricorso- affidato ad un unico motivo con cui si contesta la destinazione allo spaccio- è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni della destinazione dello stupefacente detenuto dal Perugini allo spaccio, valorizzando, in modo non parcellizzato, plurimi elementi, indicati a pagg. 1 e 2 , come il dato quantitativo, le modalità della custodia, il comportamento tenuto dall' imputato, le circostanze del fatto. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede cui sono proposti elementi di fatto alternativi.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.MP.Q.M