Italian Supreme Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for repetitive and generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the appeal filed by Mario and Gabriele Caliò inadmissible. The appellants challenged their conviction for drug trafficking, arguing violations of law and flaws in reasoning regarding their responsibility and sentencing. The court rejected these claims as repetitive of issues already resolved by lower courts and as generic arguments lacking specific references to the appellate judgment's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on repetitive grievances or generic arguments without specific references to the lower court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALIO MARIO nato a CATANZARO il 15/10/1975 CALIO' GABRIELE nato a CATANZARO il 16/07/1979 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 92/RG 27633
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gabriele Caliò e Mario Caliò hanno impugnato la sentenza in epigrafe indicata che li ha condannati per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di an della responsabilità di Gabriele Caliò sono ripetitivi di doglianze già scrutinate dai Giudici di merito: la Corte di appello, conformemente alla decisione del Tribunale(doppia conforme), con argomentazioni per nulla illogiche e saldamente ancorate al dato probatorio, ha ritenuto che le piantine di marjivana rivenute dagli agenti di Pg presso l'abitazione dell'imputato fossero a lui riconducibili e che la sostanza ricavata fosse destinata alla cessione (pagg. 7,8 e 9).
Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, con cui il ricorrente non si confronta in modo critico, limitandosi a sollecitare una differente ed alternativa lettura delle informazioni probatorie. 2.2. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, relativi alla mancata derubricazione della ipotesi prevista dal comma quinto dell'art. 73 cit. d.P.R. n.309 e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati e generici. Correttamente la Corte di appello ha rilevato che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, ma deve essere fondata su elementi positivi, non emersi e non allegati; quanto alle ulteriori doglianze si tratta di motivi generici, prive della puntuale enunciazione dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato che a pag. 10 ha puntualmente argomentato sulle ragioni del diniego.
3. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE -26Composta da: 11407MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1930/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27633/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALIO MARIO nato a CATANZARO il 15/10/1975 CALIO' GABRIELE nato a CATANZARO il 16/07/1979 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 92/RG 27633
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gabriele Caliò e Mario Caliò hanno impugnato la sentenza in epigrafe indicata che li ha condannati per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di an della responsabilità di Gabriele Caliò sono ripetitivi di doglianze già scrutinate dai Giudici di merito: la Corte di appello, conformemente alla decisione del Tribunale(doppia conforme), con argomentazioni per nulla illogiche e saldamente ancorate al dato probatorio, ha ritenuto che le piantine di marjivana rivenute dagli agenti di Pg presso l'abitazione dell'imputato fossero a lui riconducibili e che la sostanza ricavata fosse destinata alla cessione (pagg. 7,8 e 9).
Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, con cui il ricorrente non si confronta in modo critico, limitandosi a sollecitare una differente ed alternativa lettura delle informazioni probatorie. 2.2. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, relativi alla mancata derubricazione della ipotesi prevista dal comma quinto dell'art. 73 cit. d.P.R. n.309 e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati e generici. Correttamente la Corte di appello ha rilevato che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, ma deve essere fondata su elementi positivi, non emersi e non allegati; quanto alle ulteriori doglianze si tratta di motivi generici, prive della puntuale enunciazione dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato che a pag. 10 ha puntualmente argomentato sulle ragioni del diniego.
3. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MP.Q.M