Italian Supreme Court dismisses appeal against appeal waiver, holding waived grounds cannot be raised in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed Vito Barbieri's cassation appeal against the Appellate Court's decision based on his waiver of appeal grounds. Barbieri attempted to challenge the appeal waiver and sentencing errors, but the court ruled that waived arguments cannot be raised in cassation unless they constitute a direct illegality of the appeal judgment. Consequently, the court found no admissible grounds and declared the appeal inadmissible under procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.; In cassation proceedings, grievances regarding waived appeal grounds or sentencing errors not reflected in the appeal judgment's illegality are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBIERI VITO nato a CHIARAVALLE CENTRALE il 28/05/1981 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 90/ RG 27630
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vito Barbieri avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. su rinuncia dell'imputato ai motivi di appello eccetto quello sulla pena; esaminati gli atti; ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez.
U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE - 26 Composta da: 11406MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1928/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27630/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:
BARBIERI VITO nato a CHIARAVALLE CENTRALE il 28/05/1981 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 90/ RG 27630
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vito Barbieri avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. su rinuncia dell'imputato ai motivi di appello eccetto quello sulla pena; esaminati gli atti; ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDEPO5'CAT' 26 À 2026P.Q.MDEPO5'CAT' 26 À 2026