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Ordinanza — n. 11406/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against appeal waiver, holding waived grounds cannot be raised in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11406/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Vito Barbieri's cassation appeal against the Appellate Court's decision based on his waiver of appeal grounds. Barbieri attempted to challenge the appeal waiver and sentencing errors, but the court ruled that waived arguments cannot be raised in cassation unless they constitute a direct illegality of the appeal judgment. Consequently, the court found no admissible grounds and declared the appeal inadmissible under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.; In cassation proceedings, grievances regarding waived appeal grounds or sentencing errors not reflected in the appeal judgment's illegality are inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds cassation admissibility procedural waiver appellate waiver Italian criminal procedure cancellazione dall'albo avvocati diritto di ottenere una decisione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vito Barbieri avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
278170); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE - 26 Composta da: 11406MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vito Barbieri avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
278170); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022
in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBIERI VITO nato a CHIARAVALLE CENTRALE il 28/05/1981 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 90/ RG 27630

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vito Barbieri avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. su rinuncia dell'imputato ai motivi di appello eccetto quello sulla pena; esaminati gli atti; ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE - 26 Composta da: 11406MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1928/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27630/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

BARBIERI VITO nato a CHIARAVALLE CENTRALE il 28/05/1981 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 90/ RG 27630

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vito Barbieri avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. su rinuncia dell'imputato ai motivi di appello eccetto quello sulla pena; esaminati gli atti; ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDEPO5'CAT' 26 À 2026P.Q.MDEPO5'CAT' 26 À 2026