Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to waiver of appeal grounds and lack of new legal issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant could not raise grievances regarding waived appeal grounds or sentencing errors not included in the appeal. The court held that since the appellant explicitly renounced appeal reasons, these complaints cannot be re-introduced in the cassation petition. Consequently, the request for review was rejected under procedural rules governing the limits of cassation appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.; In cassation appeals, grievances regarding waived appeal grounds or sentencing errors not raised in the appeal are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: AL3 MASSIMO nato a SOVERATO il 03/06/1991 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 88/ RG 27622
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Alj avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. su rinuncia dell'imputato ai motivi di appello eccetto quello sulla pena; esaminati gli atti; ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez.
U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. 11405-26REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1926/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27622/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:
AL3 MASSIMO nato a SOVERATO il 03/06/1991 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 88/ RG 27622
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Alj avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. su rinuncia dell'imputato ai motivi di appello eccetto quello sulla pena; esaminati gli atti; ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MP.Q.M