Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints on already reviewed legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because it relied on arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. The appellant challenged the conviction for tax evasion, but the defense failed to critically engage with the court's reasoning regarding the exercise of rights and non-punishability. Consequently, the Court applied Article 616 of the Code of Criminal Procedure to reject the request for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on mere complaints regarding issues already substantively reviewed and dismissed by the trial court are inadmissible in the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOVINE RAFFAELE nato a GRAGNANO il 06/09/1978 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; (2./RG 27612
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Iovine avverso la sentenza in epigrafe che lo ha condannato per il reato di evasione ex art. 385 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito in ordine al mancato riconoscimento, anche in forma putativa, della scriminante dell'esercizio del diritto, e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, argomenti con cui la difesa non si confronta in modo critico ( cfr pagine 1 e 2 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE -26Composta da: 11404MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1922/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27612/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOVINE RAFFAELE nato a GRAGNANO il 06/09/1978 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; (2./RG 27612
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Iovine avverso la sentenza in epigrafe che lo ha condannato per il reato di evasione ex art. 385 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito in ordine al mancato riconoscimento, anche in forma putativa, della scriminante dell'esercizio del diritto, e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, argomenti con cui la difesa non si confronta in modo critico ( cfr pagine 1 e 2 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M26 (Pl ,,1- . 2p26 li Fun::., Marz0.,.P.Q.M26 (Pl ,,1- . 2p26 li Fun::., Marz0.,.