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Ordinanza — n. 11403/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11403/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11403/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPURRO ANDREA nato a MESSINA il 09/04/1984 avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;182/ 27608 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Capurro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso - inerente alla responsabilità , al mancato riconoscimento della causa di non punibilità e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con cui il ricorrente non si confronta in modo/critico (si veda sul tema della responsabilità pagina 3 , sull'assenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. pag.3, sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche pagg. 3 e 4 ); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11403/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. pag.3, sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche pagg. 3 e 4 ); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame di cassazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
3 e 4 ); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPURRO ANDREA nato a MESSINA il 09/04/1984 avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;182/ 27608

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Capurro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso - inerente alla responsabilità , al mancato riconoscimento della causa di non punibilità e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con cui il ricorrente non si confronta in modo/critico (si veda sul tema della responsabilità pagina 3 , sull'assenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. pag.3, sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche pagg. 3 e 4 ); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 1 1 4 O 3 2 6 MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1920/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27608/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPURRO ANDREA nato a MESSINA il 09/04/1984 avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;182/ 27608

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Capurro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso - inerente alla responsabilità , al mancato riconoscimento della causa di non punibilità e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con cui il ricorrente non si confronta in modo/critico (si veda sul tema della responsabilità pagina 3 , sull'assenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. pag.3, sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche pagg. 3 e 4 ); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MP.Q.M