Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for threats to prevent official acts as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Luigi Di Dio's appeal against the Messina Court of Appeal's conviction for threats inadmissible. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding threats made to prevent an official act, but the Court found these arguments merely restated points already rejected by the appellate judges. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked a concrete interest to pursue since generic mitigating circumstances had already been granted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it attempts an alternative reading of all evidence sources without identifying specific distortions of procedural issues valued by the trial judges, and if the grievances are merely reproductions of points already legally assessed and dismissed.
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DIO LUIGI nato a MESSINA il 18/12/1982 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;81/RG. 27604
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Di Dio avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi volti a prefigurare una rilettura alternativa di tutte le fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano in particolare i puntuali argomenti anche logici circa la configurabilità del delitto per le minacce proferite dall'imputato al fine di impedire il compimento di un atto di ufficio ) e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità circa la configurazione del delitto; ritenuto che le circostanze attenuanti generiche sono state già concesse di guisa che la doglianza in parte qua non si fonda su un interesse a ricorrere, concreto e attuale ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE4 O 2 6 Composta da: MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1919/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27604/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DIO LUIGI nato a MESSINA il 18/12/1982 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;81/RG. 27604
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Di Dio avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi volti a prefigurare una rilettura alternativa di tutte le fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano in particolare i puntuali argomenti anche logici circa la configurabilità del delitto per le minacce proferite dall'imputato al fine di impedire il compimento di un atto di ufficio ) e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità circa la configurazione del delitto; ritenuto che le circostanze attenuanti generiche sono state già concesse di guisa che la doglianza in parte qua non si fonda su un interesse a ricorrere, concreto e attuale ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.MP.Q.M