Ordinanza — n. 11397/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAlessandro Cuppone impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il primo motivo di ricorso relativo alla mancata derubricazione nella ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 cit. è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto (cfr. pagg. 6,7 e 8 della sentenza, là dove la Corte di merito ha dato conto del dato quantitativo e della purezza della sostanza , della natura dello stupefacente, delle modalità operative denotanti professionalità anche in considerazione dell'acquisto a credito ,dei precedenti specifici , del fatto che la condotta fosse stata realizzata in costanza di detenzione domiciliare per fatti della stessa indole). Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede cui sono proposti elementi di fatto alternativi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 609 cod.proc. pen; Ordinanza — n. 11397/2026 — snpen · Corte di Cassazione: La doglianza sul trattamento sanzionatorio (pena base, esclusione delle recidiva)non risulta sia stata posta con il motivo di appello — di cui infatti non si fa cenno alcuno nella sentenza-di guisa che essa non7proponibile per la prima volta in sede di legittimità ex art. 609 cod.proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUPPONE ALESSANDRO nato a GROTTAGLIE il 15/09/1974 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 75/RG 27587
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Alessandro Cuppone impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il primo motivo di ricorso relativo alla mancata derubricazione nella ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 cit. è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto (cfr. pagg. 6,7 e 8 della sentenza, là dove la Corte di merito ha dato conto del dato quantitativo e della purezza della sostanza , della natura dello stupefacente, delle modalità operative denotanti professionalità anche in considerazione dell'acquisto a credito ,dei precedenti specifici , del fatto che la condotta fosse stata realizzata in costanza di detenzione domiciliare per fatti della stessa indole). Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede cui sono proposti elementi di fatto alternativi.
3. La doglianza sul trattamento sanzionatorio (pena base, esclusione delle recidiva)non risulta sia stata posta con il motivo di appello — di cui infatti non si fa cenno alcuno nella sentenza-di guisa che essa non7proponibile per la prima volta in sede di legittimità ex art. 609 cod.proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). br REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11397 - M MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1914/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27587/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUPPONE ALESSANDRO nato a GROTTAGLIE il 15/09/1974 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 75/RG 27587
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Alessandro Cuppone impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il primo motivo di ricorso relativo alla mancata derubricazione nella ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 cit. è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto (cfr. pagg. 6,7 e 8 della sentenza, là dove la Corte di merito ha dato conto del dato quantitativo e della purezza della sostanza , della natura dello stupefacente, delle modalità operative denotanti professionalità anche in considerazione dell'acquisto a credito ,dei precedenti specifici , del fatto che la condotta fosse stata realizzata in costanza di detenzione domiciliare per fatti della stessa indole). Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede cui sono proposti elementi di fatto alternativi.
3. La doglianza sul trattamento sanzionatorio (pena base, esclusione delle recidiva)non risulta sia stata posta con il motivo di appello — di cui infatti non si fa cenno alcuno nella sentenza-di guisa che essa non7proponibile per la prima volta in sede di legittimità ex art. 609 cod.proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.MP.Q.M